DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
(Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine) 
 
  1. Nell'ambito di programmi  approvati,  anche  su  proposta  delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione e del merito  o  dal
Ministero dell'universita' e della  ricerca  e  realizzati  anche  in
collaborazione con le regioni, le  province  autonome  e  altri  enti
locali, organizzazioni  nazionali  degli  imprenditori  e  datori  di
lavoro e dei lavoratori, nonche' organismi internazionali finalizzati
al trasferimento dei  lavoratori  stranieri  in  Italia  ed  al  loro
inserimento nei settori produttivi del Paese,  enti  ed  associazioni
operanti nel settore dell'immigrazione da almeno  tre  anni,  possono
essere previste attivita' di istruzione e di formazione professionale
e civico-linguistica nei Paesi di origine. 
  2. L'attivita' di cui al comma 1 e' finalizzata: 
   a)  all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori   produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato; 
   b)  all'inserimento  lavorativo  mirato  nei  settori   produttivi
italiani che operano all'interno dei Paesi di origine; 
   c) allo sviluppo  delle  attivita'  produttive  o  imprenditoriali
autonome nei Paesi di origine. 
  2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di  cui  all'articolo
3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e  il
soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente  all'estero
((, all'apolide e al rifugiato riconosciuto  dall'Alto  Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei
Paesi di primo asilo o di transito)) che  completa  le  attivita'  di
istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei
fabbisogni manifestati al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  dalle  associazioni  di  categoria  del  settore  produttivo
interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e  qualitativi  previsti  ai  commi  5  e  5.1
dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso  e'  presentata,  a
pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso  ed  e'
((corredata della)) conferma  della  disponibilita'  ad  assumere  da
parte del  datore  di  lavoro.  Al  sopravvenuto  accertamento  degli
elementi ostativi di cui all'articolo 22  ((,  anche  a  seguito  dei
controlli  effettuati  ai  sensi  dell'articolo  24-bis,   comma   4,
conseguono)) la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione  di
diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di
soggiorno. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  adotta
linee guida con le quali sono fissate le modalita' di predisposizione
dei programmi di  formazione  professionale  e  civico-linguistica  e
individuati i criteri per  la  loro  valutazione.  Il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  comunica,  entro  sette  giorni
dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita'  dei
partecipanti,  per  consentire  l'espletamento  dei   controlli,   da
effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22,  comma  5,  e  per
verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22. 
  3. Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri che  abbiano
partecipato alle attivita' di cui  al  comma  1  sono  preferiti  nei
settori di impiego ai quali le attivita' si riferiscono ai fini della
chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalita' previste nel regolamento di attuazione del  presente  testo
unico. 
  4. Il regolamento di attuazione del presente  testo  unico  prevede
agevolazioni di impiego  per  i  lavoratori  autonomi  stranieri  che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1. 
  4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, anche con il concorso di  proprie  agenzie
strumentali e societa' ((in house)), puo' promuovere  la  stipula  di
accordi di collaborazione  e  intese  tecniche  ((con  organizzazioni
internazionali o)) con soggetti pubblici e privati operanti nel campo
della formazione e dei servizi per il lavoro nei  ((Paesi  terzi  nei
confronti dei quali sussiste l'interesse  a  promuovere  percorsi  di
qualificazione  professionale   e   la   selezione   dei   lavoratori
direttamente nei Paesi di origine)), che potranno  fare  ingresso  in
Italia con le procedure di cui al comma 2-bis. 
  ((4-ter.  In  via  transitoria,  per  gli  anni  2023  e  2024,  e'
consentito  alle  organizzazioni  nazionali  dei  datori  di   lavoro
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del  lavoro  e  alle
loro articolazioni territoriali o di categoria di concordare con  gli
organismi formativi o con gli operatori dei servizi  per  il  lavoro,
accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero con gli enti e le
associazioni  operanti  nel  settore  dell'immigrazione  iscritti  al
registro delle associazioni e degli enti  che  svolgono  attivita'  a
favore degli immigrati, di cui all'articolo 52 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,
programmi di formazione professionale  e  civico-linguistica  per  la
selezione e la formazione di lavoratori  direttamente  nei  Paesi  di
origine. A completamento del corso di formazione, previa  verifica  e
attestazione da parte dei predetti enti, i  lavoratori  possono  fare
ingresso in Italia con le procedure previste  per  gli  ingressi  per
lavoro per casi particolari, ai sensi  dell'articolo  27,  entro  tre
mesi dalla conclusione del corso)).