DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 18-bis 
    (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) 
 
  1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di  un
procedimento  per  taluno  dei  delitti   previsti   dagli   articoli
((558-bis,)) 572, 582, 583,  583-bis,  605,  609-bis  e  612-bis  del
codice penale o per uno dei delitti previsti  dall'articolo  380  del
codice di procedura penale,  commessi  sul  territorio  nazionale  in
ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di  violenza
o abuso nei confronti di uno  straniero  ed  emerga  un  concreto  ed
attuale pericolo per  la  sua  incolumita',  come  conseguenza  della
scelta di sottrarsi  alla  medesima  violenza  o  per  effetto  delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio,  il  questore,  con  il  parere  favorevole  dell'autorita'
giudiziaria procedente ovvero su proposta di  quest'ultima,  rilascia
un permesso di soggiorno per consentire  alla  vittima  di  sottrarsi
alla violenza. Ai  fini  del  presente  articolo,  si  intendono  per
violenza domestica uno o piu' atti, gravi ovvero  non  episodici,  di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o  del  nucleo  familiare  o  tra  persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di  matrimonio  o  da
una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore  di
tali atti condivida o abbia condiviso  la  stessa  residenza  con  la
vittima. 
  1-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato  a  norma  del  presente
articolo reca la dicitura "casi speciali", ha la durata di un anno  e
consente l'accesso ai servizi assistenziali  e  allo  studio  nonche'
l'iscrizione nell'elenco  anagrafico  previsto  dall'articolo  4  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
luglio 2000, n.  442,  o  lo  svolgimento  di  lavoro  subordinato  e
autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Alla  scadenza,  il
permesso di  soggiorno  di  cui  al  presente  articolo  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
o autonomo, secondo le  modalita'  stabilite  per  tale  permesso  di
soggiorno ovvero in  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  studio
qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. 
  2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono  comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed
attualita' del pericolo per l'incolumita' personale. 
  3. Il medesimo permesso di soggiorno  puo'  essere  rilasciato  dal
questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel  corso
di interventi assistenziali  dei  centri  antiviolenza,  dei  servizi
sociali   territoriali   o   dei   servizi   sociali    specializzati
nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza
degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e'  valutata  dal
questore sulla base della  relazione  redatta  dai  medesimi  servizi
sociali. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno  e'  comunque
richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria  competente  ai  sensi
del comma 1. 
  4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3  e'  revocato  in
caso  di  condotta  incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dai  servizi  sociali  di  cui  al  coma  3,  o  comunque
accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni  che
ne hanno giustificato il rilascio. 
  4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del  presente
articolo, commessi in ambito di violenza  domestica,  possono  essere
disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai  sensi
dell'articolo 13 del presente testo unico. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e
ai loro familiari.