DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 10-9-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17
                          Diritto di difesa
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

  1.  Lo  straniero ((parte offesa ovvero)) sottoposto a procedimento
penale e' autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario  per  l'esercizio  del  diritto di difesa, al solo fine di
partecipare  al  giudizio  o  al  compimento  di  atti per i quali e'
necessaria  la  sua  presenza.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
questore  anche  per  il  tramite di una rappresentanza diplomatica o
consolare   su   documentata   richiesta  ((della  parte  offesa  o))
dell'imputato o del difensore.