DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 19-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
(Espulsione a titolo  di  sanzione  sostitutiva  o  alternativa  alla
                             detenzione) 
 
  1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna  per  un  reato
non  colposo  o  nell'applicare  la  pena  su  richiesta   ai   sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti  dello
straniero  che  si  trovi  in  taluna   delle   situazioni   indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la  pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono  le  condizioni
per  ordinare  la  sospensione  condizionale  della  pena  ai   sensi
dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel  pronunciare  sentenza
di condanna per il reato di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non
ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma  1,  del
presente  testo  unico,  che   impediscono   l'esecuzione   immediata
dell'espulsione con accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della
forza pubblica, puo'  sostituire  la  medesima  pena  con  la  misura
dell'espulsione.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma   si
applicano,  in  caso  di  sentenza  di  condanna,  ai  reati  di  cui
all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater. 
  1-bis. In  caso  di  sentenza  di  condanna  per  i  reati  di  cui
all'articolo 10-bis o all'articolo 14, commi  5-ter  e  5-quater,  la
misura dell'espulsione di cui al comma 1 puo' essere disposta per  la
durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di  cui
al comma 1, la misura dell'espulsione puo'  essere  disposta  per  un
periodo non inferiore a cinque anni. 
  2. L'espulsione di cui al comma 1 e' eseguita dal questore anche se
la  sentenza  non  e'  irrevocabile,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 4. 
  3. L'espulsione di cui al comma 1 non puo' essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o piu' delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura  penale,  ovvero  i
delitti previsti dal presente testo unico, puniti con  pena  edittale
superiore nel massimo a due anni. 
  4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine  previsto  dall'articolo
13, comma  14,  la  sanzione  sostitutiva  e'  revocata  dal  giudice
competente. 
  5. Nei confronti dello straniero, identificato,  detenuto,  che  si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma  2,
che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore  a
due anni, e' disposta l'espulsione. Essa non puo' essere disposta nei
casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,
3-bis e 3-ter, del presente  testo  unico,  ovvero  per  uno  o  piu'
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di
procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o  tentati  di
cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma,  del  codice
penale. In caso di concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata  espiata
la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la
consentono. 
  5-bis. Nei casi di  cui  al  comma  5,  all'atto  dell'ingresso  in
carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell'istituto
penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla
identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore
avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti
autorita'  diplomatiche  e  procede  all'eventuale   espulsione   dei
cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari  strumenti
di coordinamento. 
  5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del  detenuto
straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello   stesso
prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 2000, n. 230. 
  6. Salvo che il questore  comunichi  che  non  e'  stato  possibile
procedere   all'identificazione   dello   straniero,   la   direzione
dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l'adozione
del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza
competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il
magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il  decreto
e'  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo
difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono
proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato
provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il  tribunale  decide
nel termine di 20 giorni. 
  7. L'esecuzione del decreto di espulsione di  cui  al  comma  6  e'
sospesa fino alla decorrenza dei  termini  di  impugnazione  o  della
decisione del tribunale di sorveglianza  e,  comunque,  lo  stato  di
detenzione  permane  fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
competente  per  il  luogo  di  detenzione  dello  straniero  con  la
modalita' dell'accompagnamento alla frontiera  a  mezzo  della  forza
pubblica. 
  8. La pena e' estinta alla  scadenza  del  termine  di  dieci  anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma  5,  sempre  che  lo
straniero non sia rientrato  illegittimamente  nel  territorio  dello
Stato. In tale  caso,  lo  stato  di  detenzione  e'  ripristinato  e
riprende l'esecuzione della pena. 
  9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19. 
  ((9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando  non  e'  possibile
effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza  maggiore,
l'autorita'  giudiziaria  dispone  il  ripristino  dello   stato   di
detenzione per il tempo strettamente  necessario  all'esecuzione  del
provvedimento di espulsione.))