DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 6-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 14-ter. 
               (( (Programmi di rimpatrio assistito). 
 
  1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse  di  cui  al
comma  7,  attua,  anche  in  collaborazione  con  le  organizzazioni
internazionali o intergovernative esperte nel settore  dei  rimpatri,
con gli enti locali e con associazioni  attive  nell'assistenza  agli
immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed  assistito  verso  il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi,  salvo
quanto previsto al comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno  sono  definite  le  linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio  volontario  ed
assistito,  fissando  criteri  di   priorita'   che   tengano   conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita'  dello  straniero  di
cui  all'articolo  19,   comma   2-bis,   nonche'   i   criteri   per
l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle
associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
  3. Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente  presente  nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne  da'  comunicazione,  senza
ritardo, alla competente questura, anche  in  via  telematica.  Fatto
salvo quanto  previsto  al  comma  6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure  eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma  5.2,  e  14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di
cui al comma 5 del medesimo articolo. 
  4. Nei confronti dello straniero che si  sottrae  al  programma  di
rimpatrio, i provvedimenti di  cui  al  comma  3  sono  eseguiti  dal
questore con l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  4,  anche  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 14. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
stranieri che: 
    a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; 
    b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,  comma  4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui  all'articolo  13,
comma 4-bis, lettere d) ed e); 
    c) siano destinatari  di  un  provvedimento  di  espulsione  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale  ovvero  di
un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o
di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale. 
  6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al  comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed  espulsione  rimangono
nel Centro fino  alla  partenza,  nei  limiti  della  durata  massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. 
  7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti : 
    a)  delle  risorse  disponibili  del  Fondo  rimpatri,   di   cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; 
    b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati  a  tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.)) 
                                                               ((38)) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 agosto 2011, n. 129, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Il
decreto del Ministro dell'interno di cui  al  comma  2  dell'articolo
14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal
comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".