DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 20-9-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                     Esecuzione dell'espulsione 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) 
 
  1. Quando non e' possibile eseguire con  immediatezza  l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,  a  causa
di  situazioni  transitorie  che  ostacolano  la   preparazione   del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore  dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente  necessario
presso il centro di permanenza per i rimpatri piu' vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  A  tal  fine
effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione  centrale
dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere  del  Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  del  Ministero   dell'interno,   di   cui
all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Tra le situazioni
che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a  quelle  indicate
all'articolo  13,  comma  4-bis,  anche  quelle  riconducibili   alla
necessita' di  prestare  soccorso  allo  straniero  o  di  effettuare
accertamenti  supplementari  in   ordine   alla   sua   identita'   o
nazionalita' ovvero di acquisire i documenti  per  il  viaggio  o  la
disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo. 
  1.1. Il trattenimento dello  straniero  di  cui  non  e'  possibile
eseguire  con  immediatezza  l'espulsione  o  il  respingimento  alla
frontiera e' disposto con priorita' per coloro che siano  considerati
una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che  siano  stati
condannati, anche con sentenza non definitiva, per  i  reati  di  cui
all'articolo 4, comma 3,  terzo  periodo,  e  all'articolo  5,  comma
5-bis, nonche' per coloro che siano cittadini di Paesi  terzi  con  i
quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in  materia
di rimpatrio, o che provengano da essi. 
  1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto  o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
del presente testo unico o ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  il  questore,  in  luogo  del
trattenimento di cui al comma 1,  puo'  disporre  una  o  piu'  delle
seguenti  misure:  a)  consegna  del  passaporto  o  altro  documento
equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della
partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo
di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha
effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone
con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su
istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere
modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui  all'articolo  13,
comma   3,   da   parte   dell'autorita'    giudiziaria    competente
all'accertamento   del   reato.    Qualora    non    sia    possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis del presente articolo. 
  2.  Lo  straniero  e'  trattenuto  nel  centro,  presso  cui   sono
assicurati  adeguati  standard  igienico-sanitari  e  abitativi,  con
modalita' tali da assicurare la necessaria informazione  relativa  al
suo status, l'assistenza e il  pieno  rispetto  della  sua  dignita',
secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.  Oltre  a  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, e'  assicurata  in  ogni  caso  la
liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
  2-bis. Lo straniero trattenuto puo'  rivolgere  istanze  o  reclami
orali o scritti, anche in busta chiusa, al  Garante  nazionale  e  ai
garanti regionali o locali dei diritti delle  persone  private  della
liberta' personale. 
  3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette  copia
degli atti al giudice di pace  territorialmente  competente,  per  la
convalida ,  senza  ritardo  e  comunque  entro  le  quarantotto  ore
dall'adozione del provvedimento. 
  4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio  con
la  partecipazione  necessaria  di   un   difensore   tempestivamente
avvertito. L'interessato e'  anch'esso  tempestivamente  informato  e
condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di  un  difensore  di  fiducia
munito di procura speciale.  Lo  straniero  e'  altresi'  ammesso  al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di
un difensore, e' assistito da  un  difensore  designato  dal  giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di  cui  all'articolo
29 delle norme di attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.  L'autorita'
che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente
anche avvalendosi di funzionari appositamente  delegati.  Il  giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro  le  quarantotto
ore successive, verificata l'osservanza dei termini,  la  sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo  13  e  dal  presente  articolo,
escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza  per  i
rimpatri di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso.  Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non  sia  osservato
il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta  anche
in occasione della convalida  del  decreto  di  accompagnamento  alla
frontiera,  nonche'  in  sede  di  esame  del  ricorso   avverso   il
provvedimento di espulsione. (37) 
  4-bis.  La  partecipazione  del  destinatario   del   provvedimento
all'udienza per la  convalida  avviene,  ove  possibile,  a  distanza
mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e  il  centro
di  cui  al  comma  1  nel  quale  lo  straniero  e'  trattenuto,  in
conformita'  alle   specifiche   tecniche   stabilite   con   decreto
direttoriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e nel rispetto  dei  periodi  dal
quinto al decimo del comma 5 del predetto articolo 6. 
  ((5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un  periodo
di complessivi tre  mesi.  Qualora  l'accertamento  dell'identita'  e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di  tale
termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,  dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei
mesi puo' essere prorogato dal giudice, su  richiesta  del  questore,
per ulteriori periodi di tre mesi e per una  durata  complessiva  non
superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato
compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento  sia
durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello
straniero   o   dei   ritardi   nell'ottenimento   della   necessaria
documentazione dai Paesi terzi.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato
trattenuto presso le strutture  carcerarie  per  un  periodo  pari  a
quello di sei mesi puo'  essere  trattenuto  presso  il  centro  alle
condizioni e per la  durata  indicati  nel  periodo  precedente.  Nei
confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto,  la  direzione
della struttura penitenziaria  richiede  al  questore  del  luogo  le
informazioni sull'identita' e sulla nazionalita'  dello  stesso.  Nei
medesimi casi il  questore  avvia  la  procedura  di  identificazione
interessando le  competenti  autorita'  diplomatiche.  Ai  soli  fini
dell'identificazione,  l'autorita'  giudiziaria,  su  richiesta   del
questore, dispone la traduzione del detenuto presso  il  piu'  vicino
posto di polizia per il tempo strettamente necessario  al  compimento
di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro
della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.)) 
  5-bis. Allo  scopo  di  porre  fine  al  soggiorno  illegale  dello
straniero  e  di  adottare  le   misure   necessarie   per   eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento,  il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello  Stato
entro il termine di sette giorni, qualora  non  sia  stato  possibile
trattenerlo in un centro di permanenza  per  i  rimpatri,  ovvero  la
permanenza  presso   tale   struttura   non   ne   abbia   consentito
l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero  dalle  circostanze
concrete  non  emerga  piu'  alcuna   prospettiva   ragionevole   che
l'allontanamento possa essere  eseguito  e  che  lo  straniero  possa
essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine e'
dato con provvedimento scritto, recante  l'indicazione,  in  caso  di
violazione, delle conseguenze sanzionatorie.  L'ordine  del  questore
puo' essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua
richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici
della rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche  se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso
il titolo di viaggio. 
  5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis  e'  punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da  10.000  a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
sia sottratto. Si  applica  la  multa  da  6.000  a  15.000  euro  se
l'espulsione e' stata disposta in  base  all'articolo  13,  comma  5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4  e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione  per
violazione all'ordine di  allontanamento  adottato  dal  questore  ai
sensi  del  comma  5-bis  del  presente  articolo.  Qualora  non  sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1  e  5-bis  del  presente  articolo,
nonche', ricorrendone i presupposti, quelle di cui  all'articolo  13,
comma 3. 
  5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi  del  comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato  motivo,  con  la
multa da 15.000 a  30.000  euro.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. 
  5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi  5-ter  e
5-quater,   il   giudice   accerta   anche    l'eventuale    consegna
all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la
cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del
provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione. 
  5-quinquies. Al  procedimento  penale  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni  di  cui  agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo  28  agosto
2000, n. 274. 
  5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione  dello  straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'  richiesto  il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,  comma  3,  da  parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  medesimo
reato. Il questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione  dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5-septies.  Il  giudice,  acquisita  la   notizia   dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo
345 del codice di procedura penale. 
  6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5  e'
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non  sospende
l'esecuzione della misura. 
  7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta  efficaci
misure  di  vigilanza  affinche'  lo  straniero  non   si   allontani
indebitamente dal centro e provvede , nel caso la misura sia violata,
a ripristinare il  trattenimento  mediante  l'adozione  di  un  nuovo
provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento  disposto
dal nuovo provvedimento e'  computato  nel  termine  massimo  per  il
trattenimento indicato dal comma 5. 
  7-bis. Nei casi di delitti commessi con  violenza  alle  persone  o
alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei  centri
di cui al presente articolo o durante  la  permanenza  in  una  delle
strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui  agli
articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,
ovvero in una  delle  strutture  di  cui  all'articolo  1-sexies  del
decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per  i  quali  e'
obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli  articoli  380  e
381 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'
pubblica, si considera in stato di flagranza ai  sensi  dell'articolo
382 del codice di procedura penale colui il quale, anche  sulla  base
di documentazione video o  fotografica,  risulta  essere  autore  del
fatto e l'arresto e' consentito entro quarantotto ore dal fatto. 
  7-ter. Per i delitti indicati nel comma 7-bis si procede sempre con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 
  8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla  frontiera,
possono essere stipulate  convenzioni  con  soggetti  che  esercitano
trasporti di linea o con organismi anche internazionali che  svolgono
attivita' di assistenza per stranieri. 
  9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di  attuazione  e  dalle
norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta  i
provvedimenti occorrenti per  l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal
presente   articolo,   anche   mediante   convenzioni    con    altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari di aree, strutture e altre installazioni,  nonche'  per
la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe  alle  disposizioni
vigenti in materia finanziaria e di  contabilita'  sono  adottate  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro   del   bilancio   e   della
programmazione economica. Il Ministro dell'interno  promuove  inoltre
le intese occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
Ministri. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8-15 luglio 2004, n. 223  (in
G.U.  1a  s.s.  21/7/2004,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quinquies  del  presente  articolo,  nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del
medesimo articolo e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13-17 dicembre 2010,  n.  359
(in G.U. 1a s.s. 22/12/2010, n. 51)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 5-quater del presente articolo, "nella parte
in cui non dispone che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento,
secondo quanto gia' previsto per la condotta  di  cui  al  precedente
comma 5-ter,  sia  punita  nel  solo  caso  che  abbia  luogo  "senza
giustificato motivo"". 
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  AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."