DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 22-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
      Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) 
 
  1. Il Ministro dell'interno  e  il  Ministro  degli  affari  esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento e il
perfezionamento,  anche  attraverso  l'automazione  delle  procedure,
delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle
compatibilita' con i sistemi informativi  di  livello  extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 
  1-bis.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito,  ove  necessario,  il
Comitato nazionale per l'ordine e la  sicurezza  pubblica,  emana  le
misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli  sulla
frontiera marittima e terrestre italiana.  Il  Ministro  dell'interno
promuove altresi' apposite misure di coordinamento tra  le  autorita'
italiane competenti in materia di controlli  sull'immigrazione  e  le
autorita'   europee    competenti    in    materia    di    controlli
sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di  Schengen,  ratificato  ai
sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388. 
  1-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2020, N. 130)). 
  2.  Delle  parti  di  piano  che  riguardano  sistemi   informativi
automatizzati  e  dei  relativi  contratti  e'   data   comunicazione
all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
  3.  Nell'ambito  e  in  attuazione  delle  direttive  adottate  dal
Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre
e i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla  frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per  il  coordinamento  dei
controlli di frontiera  e  della  vigilanza  marittima  e  terrestre,
d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti  i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonche' le
autorita' marittime e militari  e  i  responsabili  degli  organi  di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle  direttive  emanate
in materia. 
  4. Il Ministero degli affari esteri  e  il  Ministero  dell'interno
promuovono  le  iniziative   occorrenti,   d'intesa   con   i   Paesi
interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli  accertamenti
e il rilascio dei documenti eventualmente  necessari  per  migliorare
l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente  testo  unico,  e
per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina. A  tale  scopo,  le  intese  di  collaborazione  possono
prevedere la cessione a titolo  gratuito  alle  autorita'  dei  Paesi
interessati  di  beni  mobili   ed   apparecchiature   specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilita' funzionali e finanziarie
definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di  beni,  apparecchiature  o  servizi  accessori  forniti  da  altre
amministrazioni, con il Ministro competente. 
  5. Per le finalita' di cui al comma  4,  il  Ministro  dell'interno
predispone  uno  o   piu'   programmi   pluriennali   di   interventi
straordinari per l'acquisizione degli  impianti  e  mezzi  tecnici  e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le
apparecchiature  in  sostituzione   di   quelli   ceduti   ai   Paesi
interessati,  ovvero  per  fornire  l'assistenza  e   altri   servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da
altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto  con  il
Ministro competente. 
  5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli  interventi  di
sostegno alle  politiche  preventive  di  contrasto  all'immigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli
anni 2004 e 2005,  alla  realizzazione,  nel  territorio  dei  Paesi,
interessati, di strutture, utili ai  fini  del  contrasto  di  flussi
irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano. 
  6.  Presso  i  valichi  di  frontiera  sono  previsti   sevizi   di
accoglienza  al  fine  di  fornire  informazioni  e  assistenza  agli
stranieri che intendano presentare domanda di asilo o  fare  ingresso
in Italia per un soggiorno di  durata  superiore  a  tre  mesi.  Tali
servizi sono messi a disposizione, ove possibile,  all'interno  della
zona di transito.