DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/09/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
                            Respingimento 
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8) 
 
  1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai valichi di frontiera  senza  avere  i  requisiti  richiesti  ((dal
codice frontiere Schengen di cui al  regolamento  (UE)  2016/399  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  9  marzo  2016,  e))  dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. 
  ((1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera  di
applicazione immediata adottati ai  sensi  del  comma  1  e'  ammesso
ricorso   al   tribunale   amministrativo   regionale    nella    cui
circoscrizione ha sede l'ufficio  di  polizia  di  frontiera  che  ha
disposto il  respingimento.  La  procura  al  difensore  puo'  essere
rilasciata innanzi all'autorita' consolare  italiana  competente  per
territorio)). 
  2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e'  altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri: 
   a)  che  entrando  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; 
   b)  che,  nelle  circostanze  di  cui  al  comma  1,  sono   stati
temporaneamente ammessi nel territorio  per  necessita'  di  pubblico
soccorso. 
  2-bis. Al provvedimento di respingimento  di  cui  al  comma  2  si
applicano le  procedure  di  convalida  e  le  disposizioni  previste
dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8. 
  2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento
di cui al comma 2 non puo' rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione del Ministro  dell'interno.  In  caso  di
trasgressione lo straniero e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a
quattro  anni  ed  e'  espulso  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera. Si applicano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo
13, comma 13, terzo periodo. 
  2-quater. Allo straniero che, gia' denunciato per il reato  di  cui
al comma 2-ter ed espulso,  abbia  fatto  reingresso  nel  territorio
dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
  2-quinquies. Per i reati previsti dai commi  2-ter  e  2-quater  e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi  di
flagranza e si procede con rito direttissimo. 
  2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto di  tutte  le  circostanze  concernenti  il
singolo caso. 
  3. Il vettore che ha condotto alla frontiera  uno  straniero  privo
dei documenti di cui all'articolo  4,  o  che  deve  essere  comunque
respinto a  norma  del  presente  articolo,  e'  tenuto  a  prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente  in
possesso dello straniero. Tale disposizione si applica  anche  quando
l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora  il  vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti  di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato  di  destinazione  gli  abbiano
negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. 
  4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  e  quelle  dell'articolo  4,
commi 3 e 6, non si applicano nei casi  previsti  dalle  disposizioni
vigenti che disciplinano l'asilo politico,  il  riconoscimento  dello
status di  rifugiato,  ovvero  l'adozione  di  misure  di  protezione
temporanea per motivi umanitari. 
  5. Per lo straniero respinto e'  prevista  l'assistenza  necessaria
presso i valichi di frontiera. 
  6. I respingimenti di cui  al  presente  articolo  sono  registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza. 
  6-bis. Il divieto di  cui  al  comma  2-ter  e'  inserito,  a  cura
dell'autorita' di pubblica sicurezza,  nel  sistema  di  informazione
Schengen di cui al  regolamento  (CE)  n.  1987/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il  divieto
di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione
europea, nonche' degli Stati non membri cui si  applica  l'acquis  di
Schengen.