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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1998, n. 173

Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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Testo in vigore dal:  2-5-2001
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Art. 5

Garanzie di credito
1. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.
2. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'articolo 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385/1993, e, oltre a portare gli elementi previsti dal predetto articolo, devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.
3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in fase di estinzione anticipata dell'operazione.
(( I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali. ))
È facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la riduzione dell'ipoteca originaria, ovvero l'estinzione anticipata all'istituto mutuante. Quest'ultimo, all'accoglimento dell'istanza, assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata al sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 128, comma 3) che "A favore delle imprese di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e di quelle agro-alimentari danneggiate da avversità atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso delle esposizioni debitorie relative all'esercizio dell'attività aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate."