DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
              Disposizioni sull'attivita' dell'Istituto

  1.  Dalla  data del pagamento, l'Istituto e' surrogato nel rapporto
assicurato  o  garantito nei limiti della quota per la quale e' stato
liquidato  l'indennizzo  od  onorata la garanzia. Con il consenso del
titolare  del rapporto assicurato o garantito, l'Istituto e' altresi'
costituito  mandatario,  senza obbligo di rendiconto, per l'eventuale
restante  quota ed ogni altro diritto discendente o comunque connesso
ai sinistri indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate
le  garanzie  prestate,  fermo  restando  l'obbligo  dell'Istituto di
fornire,   ai  titolari  del  rapporto  assicurativo  o  del  credito
parzialmente  garantito,  ogni  opportuna informazione e di rimettere
tempestivamente  le somme recuperate, per le quote di loro spettanza,
e  per ogni altro diritto discendente o comunque connesso ai sinistri
indennizzati o ai crediti per i quali siano state onorate le garanzie
prestate.
  2.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))
  2-bis.  Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE   inseriti   negli   accordi   bilaterali   intergovernativi  di
ristrutturazione  del  debito,  stipulati  dal Ministero degli affari
esteri  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
affluite  sino  alla  data  di  trasformazione  della SACE nella SACE
S.p.A.  nell'apposito  conto  corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
centrale  dello  Stato,  intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze,   Dipartimento   del  tesoro,  restano  di  titolarita'  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente  per  finanziare  la  sottoscrizione  di aumenti di capitale
della  SACE  S.p.A.  e  per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti  dalla  SACE  S.p.A.,  ai  sensi  delle disposizioni vigenti,
nonche'  per  ogni  altro  scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita'  della  SACE  S.p.A. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero,   anche   in   collaborazione  o  coordinamento  con  le
istituzioni  finanziarie  internazionali, nel rispetto delle esigenze
di   finanza  pubblica.  Gli  stanziamenti  necessari  relativi  agli
utilizzi  del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e  iscritti  nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro.(3)
  3.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))
  4.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326 )). ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L.  30  settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla  L.  24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 6, comma
23) che la modifica al presente articolo decorre dal 1° gennaio 2004.
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 6, comma 24) che i commi 2, 3 e 4
del   presente  articolo  sono  abrogati,  ma  continuano  ad  essere
applicati  sino  alla  data  di approvazione dello statuto della SACE
S.p.A.