DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 21-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 22. 
Disposizioni in materia di  contributi  e  di  finanziamenti  per  lo
                     sviluppo delle esportazioni 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.(8) 
  2. All'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,  n.  212,
le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite  dalle
seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
((Ministro    degli    affari    esteri    e    della    cooperazione
internazionale))". 
  3. I criteri e le procedure di concessione dei  contributi  erogati
dal  ((Ministero   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale)) ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1  e
2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei  risultati
sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto  1990,
n. 241, e successive modifiche  ed  integrazioni,  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dall'articolo 20, comma 5, della  legge  15  marzo
1997, n. 59. 
  4. Sino alla  determinazione  dei  criteri  e  delle  procedure  di
concessione dei contributi ai sensi del comma 3 restano, comunque, in
vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008,  N.112  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008,  N.112  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  6-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO  2008,  N.112  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008,  N.112  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008,  N.112  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge."