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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 143

Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2024
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Art. 16

Disposizioni in materia di attività del soggetto gestore del
Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
1. Al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore del Fondo è autorizzato ad effettuare, su direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti. Eventuali proventi o oneri derivanti dalle suddette operazioni di copertura vengono accreditati o addebitati al citato Fondo.
1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente,
((le stime degli))
accantonamenti in linea con le migliori pratiche di mercato, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell'articolo 17.
((Sulla base di tali stime, il soggetto gestore provvede a effettuare gli accantonamenti, se necessari, ai fini della copertura delle uscite di cassa stimate per il triennio successivo, che, tenuto conto delle disponibilità di cassa presenti sul Fondo e delle ulteriori risorse disponibili a legislazione vigente, anche in via pluriennale, assicurino la continuità, l'operatività e la sostenibilità del Fondo medesimo))
. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa.
((1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, è autorizzato a effettuare le operazioni finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. A tal fine, le somme disponibili sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, necessarie in relazione alle predette operazioni finanziarie, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le somme derivanti dalle predette operazioni finanziarie e affluite sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata ad essi relativi, sono riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere versate sui conti correnti utilizzati per la gestione del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295))
2. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le necessità operative connesse alla predetta gestione può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari, sia in lire che in valuta, sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.