DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 15-5-1998
                               Art. 7.
                       Procedure di erogazione
  1. I benefici  determinati dagli interventi sono  attribuiti in una
delle  seguenti forme:  credito d'imposta,  bonus fiscale,  secondo i
criteri e le procedure previsti  dall'articolo 1 del decreto-legge 23
giugno  1995, n.  244, convertito,  con modificazioni  dalla legge  8
agosto 1995,  n. 341,  concessione di  garanzia, contributo  in conto
capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.
  2. Fatto  salvo quanto  previsto dal comma  6 dell'articolo  4, nel
caso di erogazione  del beneficio sotto forma di  contributo in conto
capitale  esso e'  posto  a  disposizione dell'impresa  beneficiaria,
presso una banca appositamente  convenzionata, in piu' quote annuali,
stabilite per  ogni regime di  aiuto da ciascun  soggetto competente,
tenuto  conto della  durata  del programma.  Le  erogazioni a  favore
dell'impresa beneficiaria  sono effettuate dal  soggetto responsabile
per   un   importo  pari   allo   stato   di  avanzamento   contabile
dell'iniziativa.  Le  agevolazioni  possono essere  erogate  anche  a
titolo   di   anticipazione,   previa   presentazione   di   apposita
fideiussione bancaria  o polizza  assicurativa d'importo  pari almeno
alla somma da erogare. Dall'ultima  quota viene trattenuto un importo
non inferiore al dieci per  cento delle agevolazioni concesse, che e'
erogato  successivamente  alla   presentazione  della  documentazione
finale   di    spesa   da    parte   dell'impresa    beneficiaria   e
all'effettuazione dei controlli di cui all'articolo 9.
  3.  Il  credito  d'imposta,  non rimborsabile,  puo'  essere  fatto
valere, con  le modalita'  e i  criteri di cui  alla legge  5 ottobre
1991, n.  317, ai  fini dell'IVA, dell'IRPEG  e dell'IRPEF,  anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  4.   Il  bonus   fiscale  puo'   essere  utilizzato   dal  soggetto
beneficiario,  con le  modalita' stabilite  dal decreto  del Ministro
delle  finanze 24  gennaio 1996,  n. 90,  in una  o piu'  soluzioni a
decorrere  dal  trentesimo  giorno successivo  alla  ricezione  dello
stesso, per il pagamento, presso il concessionario del servizio della
riscossione competente per territorio,  delle imposte che affluiscono
sul  conto fiscale  di  cui  alla legge  30  dicembre  1991, n.  413,
intestato  allo  stesso  soggetto beneficiario,  ivi  incluse  quelle
dovute  in  qualita' di  sostituto  d'imposta.  Il bonus  fiscale  e'
rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; in occasione
del  primo  versamento  delle  imposte  sul  proprio  conto  fiscale,
l'impresa  beneficiaria  consegna  al   concessionario  uno  dei  due
esemplari.
  5. L'erogazione del finanziamento  agevolato segue le modalita', in
quanto compatibili,  previste al comma  2 per il contributo  in conto
capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli interessi di cui
al  medesimo  comma.  L'agevolazione derivante  da  un  finanziamento
agevolato  e' pari  alla differenza  tra gli  interessi calcolati  al
tasso di interesse di riferimento, di cui al comma 2 dell'articolo 2,
e quelli effettivamente da corrispondere  al tasso agevolato; ai soli
fini  del  calcolo  dell'agevolazione, tale  differenza  deve  essere
scontata   al  valore   attuale   al   momento  dell'erogazione   del
finanziamento. Ciascun soggetto competente  determina le modalita' di
rimborso del  finanziamento, che in  ogni caso non  possono prevedere
una  durata  superiore  a  quindici anni,  ivi  compreso  l'eventuale
utilizzo del  periodo di preammortamento  di durata pari a  quella di
realizzazione del programma.
  6. Il contributo  in conto interessi e' concesso in  relazione a un
finanziamento   accordato  da   soggetti  autorizzati   all'esercizio
dell'attivita'  bancaria;  esso  e'   pari  alla  quota  parte  degli
interessi, calcolati  al tasso  di riferimento  previsto dal  comma 2
dell'articolo 2,  posta a  carico dell'Amministrazione. Ai  soli fini
del calcolo dell'agevolazione, tale parte di interessi e' scontata al
valore   attuale   al  momento   dell'erogazione   dell'agevolazione.
L'erogazione del contributo  avviene in piu' quote,  sulla base delle
rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria, esclusivamente
all'impresa,  a meno  che  la  legge consenta,  per  le modalita'  di
funzionamento  del meccanismo  finanziario,  la  possibilita' di  una
erogazione  diretta all'impresa.  Ciascun  soggetto competente  puo',
tenuto   conto   della   tipologia  dell'intervento,   prevedere   la
conversione del contributo in conto  interessi in contributo in conto
capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il
beneficio derivante dalla quota di interessi. Il tasso di interesse e
le  altre  condizioni  economiche   alle  quali  e'  perfezionato  il
finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.
  7. L'intervento  relativo alle  garanzie sui prestiti  e' calcolato
secondo quanto disposto  dall'articolo 15 della legge  7 agosto 1997,
n. 266.  Le eventuali differenze  sono scontate al valore  attuale al
tasso  di   riferimento  in  vigore  al   momento  della  concessione
dell'intervento.
  8.  Al procedimento  di erogazione  si applicano  i termini  di cui
all'articolo 4,  comma 6,  fatto salvo quanto  disposto dal  comma 2,
ultimo periodo, del presente articolo.
  9. Presso ciascuna amministrazione  statale competente e' istituito
un apposito  Fondo per  gli interventi  agevolativi alle  imprese, al
quale affluiscono  le risorse finanziarie stanziate  per l'attuazione
degli  interventi  di   competenza  della  medesima  Amministrazione,
amministrato secondo le normative vigenti per tali interventi.
           Note all'art. 7:
            -  Si trascrive   il testo dell'art. 1 del  decreto-legge
          n.  244/1995  (Misure    dirette     ad     accelerare   il
          completamento    degli    interventi  pubblici    e      la
          realizzazione   dei   nuovi     interventi    nelle    aree
          depresse),  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n.
          341/1995:
            "Art.  1  (Agevolazioni   in  forma  automatica).  -   1.
          Ai  fini dell'immediato avviso dell'intervento    ordinario
          nelle  aree  depresse,  le      somme   individuate     dal
          Comitato     interministeriale   per     la  programmazione
          economica    (CIPE)    per   consentire   l'erogazione   di
          incentivi  industriali in   forma automatica    nelle  aree
          depresse  del  territorio  nazionale  ai sensi dell'art. 9,
          comma 3, del  decreto-legge  23  febbraio  1995,    n.  41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85, affluiscono all'apposita sezione  del fondo  di  cui
          all'art.    14 della   legge   17   febbraio  1982, n.  46,
          prevista dall'art.   4, comma   6, del   decreto-legge    8
          febbraio    1995, n.  32, convertito  dalla legge  7 aprile
          1995,  n.    104,  per    essere  versate   trimestralmente
          all'entrata  del   bilancio dello  Stato in  relazione agli
          interventi di cui al comma 2.
            2. Ai  sensi dell'art.  9, comma 3,    del  decreto-legge
          23  febbraio 1995,  n. 41,  convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge 22  marzo 1995, n.  85, il CIPE,  su  proposta
          del   Ministro      dell'industria,   del   commercio     e
          dell'artigianato, nel  rispetto   dei   principi e    degli
          indirizzi  stabiliti dall'Unione europea  per gli incentivi
          nelle aree depresse,  nei limiti  delle risorse  di  cui al
          comma   1,       individua   l'ammontare            massimo
          dell'agevolazione,    la     tipologia   degli investimenti
          ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le
          modalita'   e le   procedure  di    attuazione,  approvando
          altresi'  un apposito   modello   di  documento  dal  quale
          dovra'   risultare    in  particolare  l'investimento    da
          effettuare  e  l'importo   del beneficio.  Il documento, da
          compilarsi    conformemente  al  suddetto  modello,   sara'
          utilizzato    dal beneficiario  delle agevolazioni,  che si
          avvale del conto   fiscale   di    cui    alla    legge  30
          dicembre   1991,   n.   413,   e successive  modificazioni,
          solo  dopo   la   liquidazione finale   delle  agevolazioni
          stesse,   effettuata   sulla   base   di  una  verifica  di
          regolarita'  meramente  formale,   per   il pagamento    di
          imposte    che affluiscono sullo stesso conto fiscale,  ivi
          incluse quelle dovute in qualita' di sostituto   d'imposta,
          costituendo  conseguentemente  titolo  di    corrispondente
          regolazione    contabile  per    i  concessionari     della
          riscossione,  ai  quali  viene concessa   una tolleranza di
          pari importo.  Con decreto  del Ministro delle  finanze, da
          emanarsi  entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  del presente decreto, ai sensi dell'art.  17, comma
          3, della  legge 23  agosto 1988,  n. 400,   sono  approvate
          le   norme  attuative  sulla regolazione  contabile  per  i
          concessionari della riscossione.
            3.  Il documento  di  cui al  comma 2  e'  presentato  al
          Ministero    dell'industria,      del      commercio      e
          dell'artigianato   ai   fini   della  prenotazione    delle
          risorse.  L'importo dell'agevolazione  in  forma automatica
          e'  pari   al 60  per cento  dell'intensita' massima  delle
          agevolazioni     consentite   dalla      Unione    europea.
          L'accesso    alle  agevolazioni    in    forma   automatica
          esclude  ogni  possibilita'  di richiedere  ed    ottenere,
          a     qualsiasi   titolo,  per    i  medesimi investimenti,
          altre agevolazioni. La limitazione del  60  per  cento  non
          vale   per   le   agevolazioni   aggiuntive   eventualmente
          stabilite  da disposizioni   normative   finalizzate      a
          favorire    specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto
          dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
            4. Ai   fini della fruizione  dell'agevolazione,    entro
          diciotto  mesi dalla   presentazione  del  documento   come
          prevista  dal  comma  3, l'investimento   deve    risultare
          effettuato    ed    interamente    pagato  l'importo  delle
          relative spese.
            5.    Fermo quanto   previsto dalle  disposizioni penali,
          al soggetto beneficiario  delle   agevolazioni   in   forma
          automatica,   che   abbia rilasciato  false  dichiarazioni,
          il  Ministero     dell'industria,     del  commercio      e
          dell'artigianato    applica una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria   in   misura   da   due   a    quattro    volte
          l'importo dell'agevolazione liquidata.
            6.  Nel periodo   intercorrente tra la presentazione  del
          documento  e  la  liquidazione     della  agevolazione   il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          e' tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi
          del   decreto  legislativo  8  agosto  1994,    n.  490,  e
          successive modificazioni".
            -  La    legge  n.    317/1991  reca:  "Interventi    per
          l'innovazione  e lo sviluppo delle piccole imprese".
            -    Il    decreto    legislativo    n.  241/1997   reca:
          "Norme     di semplificazione   degli    adempimenti    dei
          contribuenti    in    sede   di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni".
            - Il decreto ministeriale n.  90/1996 reca il regolamento
          attuativo delle  norme sulla  regolazione contabile  per  i
          concessionari  della riscossione nei  confronti di soggetti
          che  fruiscono di agevolazioni in  forma    automatica  per
          interventi    nelle  aree depresse ed   e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996.
            - La   legge  n.    413/1991  reca:  "Disposizioni    per
          ampliare      le  basi  imponibili,  per    razionalizzare,
          facilitare  e    potenziare  l'attivita'  di  accertamento;
          disposizioni  per  la rivalutazione   obbligatoria dei beni
          immobili  delle    imprese,  nonche'  per  riformare     il
          contenzioso  e  per  la definizione agevolata  dei rapporti
          tributari pendenti; delega al Presidente  della  Repubblica
          per  la    concessione  di    amnistia per reati tributari;
          istituzione  dei centri di assistenza  fiscale e del  conto
          fiscale".
            - Si  trascrive il  testo dei  primi tre  commi dell'art.
          15   della   legge  n.  266/1997  (Interventi  urgenti  per
          l'economia):
            "Art.  15  (Razionalizzazione    dei  fondi  pubblici  di
          garanzia).  - 1.   Al fondo di garanzia di cui  all'art. 2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662,  sono  attribuite,  a integrazione delle risorse  gia'
          destinate  in  attuazione   dello   stesso   art.   2,   le
          attivita'  e    le passivita' del fondo  di garanzia di cui
          all'art.  20  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,   e
          successive  modificazioni,  e del fondo di garanzia  di cui
          all'art. 7 della legge   10 ottobre  1975,  n.    517,    e
          successive    modificazioni,   nonche' un  importo  pari  a
          50 miliardi  di lire  a  valere  sulle risorse    destinate
          a favore  dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva
          fidi  ai sensi dell'art.  2  del  decreto-legge  20  maggio
          1993,   n.   149,   convertito,   con modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 237.
            2.  La    garanzia  del  fondo  di   cui al comma 1   del
          presente articolo puo'   essere   concessa   alle   banche,
          agli    intermediari    finanziari  iscritti    nell'elenco
          speciale  di  cui  all'art.  107  del  decreto  legislativo
          1    settembre 1993, n.  385, e successive  modificazioni e
          alle  societa'    finanziarie  per    l'innovazione  e   lo
          sviluppo  iscritte  all'albo  di cui   all'art. 2, comma 3,
          della legge   5 ottobre 1991, n.    317,    a    fronte  di
          finanziamenti   a  piccole  e medie  imprese,  ivi compresa
          la locazione finanziaria,  e di partecipazioni,  temporanee
          e di minoranza, al capitale delle  piccole e medie imprese.
          La  garanzia  del  fondo  e'   estesa a quella prestata dai
          fondi   di garanzia  gestiti  dai  consorzi  di    garanzia
          collettiva fidi di cui  all'art. 155, comma 4,  del  citato
          decreto    legislativo   n.   385   del    1993   e   dagli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  generale  di
          cui all'art.  106 del medesimo decreto legislativo.
            3.  I  criteri  e  le  modalita' per la concessione della
          garanzia e per la gestione del fondo nonche' le   eventuali
          riserve  di  fondi  a  favore  di  determinati    settori o
          tipologie  di operazioni sono  regolati con decreto     del
          Ministro       dell'industria,    del      commercio      e
          dell'artigianato, di concerto con il  Ministro del  tesoro,
          da  emanare  entro trenta  giorni dalla data  di entrata in
          vigore  della presente legge. Apposita  convenzione  verra'
          stipulata,  entro  sessanta giorni dalla  data  di  entrata
          in   vigore della   presente   legge,   tra   il  Ministero
          dell'industria,   del  commercio e  dell'artigianato  e  il
          Mediocredito centrale  ai sensi   dell'art. 47,   comma  2,
          del  decreto legislativo   1  settembre 1993,  n.  385.  La
          convezione   prevede   un distinto organo,  competente    a
          deliberare  in materia,   nel quale sono nominati  anche un
          rappresentante delle  banche e   uno per    ciascuna  delle
          organizzazioni    rappresentative    a   livello  nazionale
          delle piccole e medie imprese industriali e commerciali".