DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 123

Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 15-5-1998
                               Art. 6.
                         Procedura negoziale
  1. La  procedura negoziale si  applica agli interventi  di sviluppo
territoriale o settoriale, anche se  realizzati da una sola impresa o
da un  gruppo di  imprese nell'ambito  di forme  della programmazione
concertata.  Nel caso  in cui  l'intervento sia  rivolto a  programmi
territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti
locali, devono  essere definiti gli  impegni di tali enti,  in ordine
alle  infrastrutture di  supporto  e  alle eventuali  semplificazioni
procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una
quota degli oneri derivanti dai  predetti impegni puo' essere messa a
carico del procedimento.
  2.  Il   soggetto  competente  per  l'attuazione   della  procedura
individua  previamente   i  criteri  di  selezione   dei  contraenti,
adottando   idonei   strumenti    di   pubblicita',   provvede   alla
pubblicazione  di appositi  bandi,  acquisisce  le manifestazioni  di
interesse  da  parte  delle   imprese  nell'ambito  degli  interventi
definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi,
inoltre, determinano  le spese ammissibili,  le forme e  le modalita'
degli  interventi,  la durata  del  procedimento  di selezione  delle
manifestazioni  di   interesse,  la  documentazione   necessaria  per
l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli
obiettivi  territoriali e  settoriali, alle  ricadute tecnologiche  e
produttive, all'impatto occupazionale, ai  costi dei programmi e alla
capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati.
  3.   Per  consentire   al  soggetto   competente  di   prendere  in
considerazione   le  manifestazioni   di  interesse,   i  richiedenti
presentano  apposita  domanda  ai  sensi dell'articolo  5,  comma  4.
L'attivita' istruttoria,  a seguito  dell'espletamento della  fase di
selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni
e  dei principi  applicati  per il  procedimento valutativo,  tenendo
conto delle specificita' previste nell'apposito bando.
  4. L'atto di concessione  dell'intervento puo' essere sostituito da
un contratto conforme a quanto previsto nel bando.
  5.  La  definizione  delle   modalita'  di  erogazione  e'  rimessa
all'apprezzamento  del soggetto  competente,  che a  tale fine  tiene
conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa
e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.