DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore della legge: 9-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal: 14-9-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
       Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. 
  3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di  attivita'))  deve
essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo  5
e il settore merceologico. 
  4. Il soggetto  di  cui  al  comma  1  che  intende  avvalersi  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  incaricati,  ne  comunica   l'elenco
all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel  quale  ha  avviato
l'attivita'  e  risponde  agli  effetti  civili  dell'attivita'   dei
medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei  requisiti  di
onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita. 
  5.  L'impresa  di  cui  al  comma  1  rilascia  un   tesserino   di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non  appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2. 
  6. Il tesserino di riconoscimento di cui al  comma  5  deve  essere
numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la
fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede  e  dei
prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche'  del  nome  del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo  e  deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 
  7. Le disposizioni concernenti gli incaricati  si  applicano  anche
nel caso  di  operazioni  di  vendita  a  domicilio  del  consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 
  8. Il tesserino di  riconoscimento  di  cui  ai  commi  5  e  6  e'
obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua  personalmente  le
operazioni disciplinate dal presente articolo. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206.