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DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
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Testo in vigore dal:  15-12-1999
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Art. 38

Funzioni e compiti conservati allo Stato
1. Sono conservate allo Stato, in tema di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'approvazione dello statuto, e relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la vigilanza sull'attività dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) l'emanazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) la determinazione delle voci e degli importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certificatoria svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) lo scioglimento degli organi camerali per gravi motivi di ordine pubblico.
f) la tenuta dell'elenco dei segretari generali, l'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Sono conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza Statoregioni, le funzioni concernenti:
a) l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali di due o più camere;
b) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte del consiglio camerale, degli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi camerali;
c) l'emanazione delle norme di attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, e dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativi alla costituzione del consiglio camerale e, rispettivamente, della giunta camerale;
((
d) la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio, ivi inclusi i termini per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
))
3. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie:
a) la determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli camerali;
c) la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.