DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/2014)
Testo in vigore dal: 8-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
(Criteri  per  la  determinazione  dell'indicatore  della  situazione
                       economica equivalente). 
 
  1. La valutazione della situazione  economica  del  richiedente  e'
determinata con riferimento  alle  informazioni  relative  al  nucleo
familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e  3  e
quale  risulta  alla  data  di  presentazione   della   dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4. 
  2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo'  appartenere
ad un solo nucleo familiare.  Fanno  parte  del  nucleo  familiare  i
soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti  a  carico  ai
fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui
sono a carico. I coniugi che hanno la  stessa  residenza  anagrafica,
anche se risultano a carico ai  fini  I.R.P.E.F.  di  altre  persone,
fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il  figlio  minore  di  18
anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre  persone,
fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono
stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare  per  i
soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di  piu'  persone,
per i coniugi  non  legalmente  separati  che  non  hanno  la  stessa
residenza,  per  i  minori  non  conviventi  con  i  genitori  o   in
affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di  famiglie
anagrafiche. 
  4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla  somma
dei redditi, come indicato nella parte prima della  tabella  1.  Tale
indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione
economica patrimoniale nella misura del venti per  cento  dei  valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. 
  5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato
come rapporto tra l'indicatore di cui  al  comma  4  e  il  parametro
desunto dalla scala di  equivalenza  definita  nella  tabella  2,  in
riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. 
  6.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non   modificano   la
disciplina  relativa  ai  soggetti  tenuti  alla  prestazione   degli
alimenti ai sensi dell'art. 433  del  codice  civile  e  non  possono
essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli  enti  erogatori
della facolta' di cui  all'articolo  438,  primo  comma,  del  codice
civile  nei  confronti  dei  componenti  il  nucleo   familiare   del
richiedente la prestazione sociale agevolata. 
                                                            (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio  2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione  del  nuovo
modello   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   concernente   le
informazioni necessarie per la  determinazione  dell'ISEE,  attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono  abrogati  il  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di  approvazione  del
nuovo modello  di  dichiarazione  sostitutiva  unica  concernente  le
informazioni  necessarie  per  la  determinazione   dell'ISEE,   sono
abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".