DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-11-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 59 
                        Sistemi di indennizzo 
 
  1. (( Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e
attivita' di investimento )) e' subordinato all'adesione a un sistema
di indennizzo a tutela degli investitori  riconosciuto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentite  la  Banca
d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento  l'organizzazione  e
il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 
  3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina  con  regolamento
l'operativita'  dei  sistemi  d'indennizzo  con   la   procedura   di
liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attivita' di
vigilanza. 
  4. I  sistemi  di  indennizzo  sono  surrogati  nei  diritti  degli
investitori fino alla concorrenza dei  pagamenti  effettuati  a  loro
favore. 
  5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se
i crediti ammessi allo  stato  passivo  derivano  dall'esercizio  dei
servizi (( e delle attivita' )) di investimento tutelati dai  sistemi
di indennizzo. 
  6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo e' competente
il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.