DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 56 
                    Amministrazione straordinaria 
 
  1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata
dalla Consob nell'ambito  delle  sue  competenze,  puo'  disporre  lo
scioglimento degli  organi  con  funzione  di  amministrazione  e  di
controllo delle Sim, delle societa' di gestione del risparmio,  delle
Sicav e delle Sicaf quando: 
  a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero  gravi
violazioni   delle   disposizioni   legislative,   amministrative   o
statutarie che ne regolano l'attivita',  sempre  che  gli  interventi
indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove  applicabili,  non
siano sufficienti per porre rimedio alla situazione; 
  b) siano previste gravi perdite del patrimonio della societa'; 
  c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli  organi
amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal  commissario
nominato ai sensi dell'articolo 7-sexies. (73) 
  2. Il provvedimento previsto dal comma 1 puo' essere adottato anche
nei confronti delle succursali italiane di  imprese  di  paesi  terzi
diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia: in tale
ipotesi i commissari  straordinari  e  il  comitato  di  sorveglianza
assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli  organi
di amministrazione e di controllo dell'impresa. (73) 
  3. La direzione della procedura e  tutti  gli  adempimenti  a  essa
connessi spettano  alla  Banca  d'Italia.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74,  75,
75-bis e 77-bis del Testo unico bancario,  intendendosi  le  suddette
disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle
SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle  societa'
di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf e ai GEFIA  non  UE
autorizzati  in  Italia  in  luogo  delle  banche,  e   l'espressione
"strumenti  finanziari"  riferita  agli  strumenti  finanziari  e  al
denaro. (73) 
  4. Alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav  e
alle Sicaf non si applica il titolo IV della legge fallimentare. 
  4-bis.  La  procedura  disciplinata  dal  presente  articolo  trova
applicazione anche nei confronti della societa' posta al vertice  del
gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti  del
((gruppo, nonche', nel caso di Sim di classe 1, nei  confronti  della
capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle
altre componenti del gruppo. Si applicano))  gli  articoli  98,  100,
102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
intendendosi le suddette disposizioni  riferite  alle  Sim  in  luogo
delle banche, ((nonche', nel caso di Sim diverse da quelle di  classe
1, alla societa')) posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo
11 in luogo della capogruppo. ((Salvo che per le Sim di classe 1,  il
riferimento)) all'articolo 64 del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si intende  effettuato  all'articolo  11  del
presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie".