DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 4-terdecies 
                            (Esenzioni). 
 
  1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano: 
    a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese che svolgono le
attivita' di riassicurazione e di retrocessione  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; (78) 
    b)   ai   soggetti   che   prestano   servizi   di   investimento
esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati  o
sottoposti a comune controllo; 
    c) ai soggetti che prestano  servizi  di  investimento  a  titolo
accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale disciplinata  da
disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  da   un   codice   di
deontologia professionale  che  ammettano  la  prestazione  di  detti
servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per  gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  T.U.
bancario; 
    d) ai soggetti che  negoziano  per  conto  proprio  in  strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di
emissione o relativi strumenti derivati  e  che  non  prestano  altri
servizi  di  investimento  o  non  esercitano  altre   attivita'   di
investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati
su merci, dalle quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che
tali soggetti: 
      1) siano market maker, 
      2) siano membri o partecipanti di un  mercato  regolamentato  o
sistema multilaterale di negoziazione o abbiano  accesso  elettronico
diretto a una sede  di  negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento delegato (UE) 2017/565, ad  eccezione  dei  soggetti  non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui
e' oggettivamente possibile misurare la capacita' di ridurre i rischi
direttamente connessi all'attivita' commerciale  o  all'attivita'  di
finanziamento della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
      3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica  ad  alta
frequenza, o 
      4) negozino per conto proprio quando eseguono  gli  ordini  dei
clienti. 
  I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi  depositari,  le
controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere  a),
h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le
condizioni enunciate nella presente lettera. 
    e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva
2003/87/CE, che, quando trattano quote  di  emissione,  non  eseguono
ordini di clienti e non prestano servizi o attivita' di  investimento
diversi dalla negoziazione per conto proprio, a  condizione  che  non
applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; 
    f) ai soggetti che prestano servizi di  investimento  consistenti
esclusivamente  nella  gestione  di  sistemi  di  partecipazione  dei
lavoratori; 
    g) ai soggetti che prestano servizi di  investimento  consistenti
esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e
nel prestare servizi di investimento esclusivamente  per  la  propria
controllante,  le  proprie  controllate  o  altre  controllate  della
propria controllante; 
    h) alla Banca centrale europea, alla  Banca  d'Italia,  ad  altri
membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono  funzioni
analoghe nell'Unione europea,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e ad altri organismi  pubblici  che  sono  incaricati  o  che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e
ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu'  Stati
membri  allo  scopo  di  mobilitare  risorse  e  fornire   assistenza
finanziaria a quelli, tra i loro membri,  che  stiano  affrontando  o
siano minacciati da gravi difficolta' finanziarie; 
    i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno  dal  diritto
dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti depositari; 
    l) ai soggetti: 
      i) compresi i market maker, che  negoziano  per  conto  proprio
strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati ((sulle))
stesse, esclusi quelli che  negoziano  per  conto  proprio  eseguendo
ordini di clienti; o 
      ii)  che  prestano  servizi  di  investimento   diversi   dalla
negoziazione per conto proprio, in  strumenti  derivati  su  merci  o
quote di emissione o strumenti derivati ((sulle)) stesse ai clienti o
ai fornitori della loro attivita' principale; 
      purche': 
       1) per ciascuno di tali casi,  considerati  sia  singolarmente
che in forma aggregata, si tratti  di  un'attivita'  accessoria  alla
loro  attivita'  principale  considerata  nell'ambito   del   gruppo,
((...)); 
       ((1-bis) tali soggetti non siano parte di  un  gruppo  la  cui
attivita' principale sia la prestazione di servizi di investimento ai
sensi del presente decreto, l'esercizio di qualsiasi attivita' di cui
all'allegato I della direttiva 2013/36/UE  o  l'attivita'  di  market
making in relazione agli strumenti derivati su merci;)) 
       2) tali soggetti non applichino una  tecnica  di  negoziazione
algoritmica ad alta frequenza; e 
       ((3) detti soggetti comunichino alla Consob, su  richiesta  di
quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che  la  loro
attivita' ai sensi dei punti i) e ii)  sia  accessoria  all'attivita'
principale, in conformita' a quanto  stabilito  negli  atti  delegati
emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo
4, della direttiva 2014/65/UE.)) 
    m)  ai  soggetti  che  forniscono  consulenza   in   materia   di
investimenti nell'esercizio di un'altra attivita'  professionale  non
contemplata dalla direttiva 2014/65/UE, purche' tale  consulenza  non
sia specificamente remunerata; 
    n) agli agenti  di  cambio  le  cui  attivita'  e  funzioni  sono
disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto; 
    o)  ai  gestori  del  sistema  di  trasmissione  quali   definiti
all'articolo  2,  paragrafo   4,   della   direttiva   2009/72/CE   o
all'articolo 2,  paragrafo  4,  della  direttiva  2009/73/CE,  quando
svolgono le loro funzioni in conformita' delle suddette  direttive  o
del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o
dei codici di rete o degli orientamenti  adottati  a  norma  di  tali
regolamenti, alle persone che agiscono in qualita' di  prestatori  di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di  tali
atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a
norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore  di
un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi  di  energia  quando
svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica  alle  persone  che
esercitano le attivita' menzionate nella presente lettera solo quando
effettuano  attivita'  di  investimento   o   prestano   servizi   di
investimento relativi ai derivati su merci al fine di  svolgere  tali
attivita'. Tale esenzione non si applica in relazione  alla  gestione
di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la  negoziazione
secondaria di diritti di trasmissione finanziari; 
    p) ai depositari centrali autorizzati ai  sensi  del  regolamento
(UE)   n.   909/2014,    salvo    quanto    previsto    dall'articolo
79-noviesdecies.1 del presente decreto; 
    p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding
ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre 2020. (110) 
 
                                                                 (73) 
 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri". 
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AGGIORNAMENTO (110) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 27, comma 2)
che "Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a  decorrere
dal 10 novembre 2021".