DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 4-sexies 
(Individuazione delle autorita' nazionali  competenti  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
                assicurativi preassemblati (PRIIPs). 
 
  1. La Consob e  l'IVASS  sono  le  autorita'  nazionali  competenti
designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del  regolamento  (UE)
n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi  che
il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014  impone  agli  ideatori  di
PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono  i
PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine  e
sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni  e  conformemente  a
quanto disposto dal presente articolo. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente: 
    a)  ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi   imposti   dal
regolamento (UE) n. 1286/2014  agli  ideatori  di  un  PRIIP  e  alle
persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP,  fatto
salvo quanto disposto al comma 3, lettera a); 
    b) a esercitare, con  riferimento  ai  prodotti  di  investimento
assicurativo  commercializzati,  distribuiti  o  venduti  in  Italia,
oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i  poteri
di cui agli articoli 15, paragrafo 2,  17  e  18,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda  la  tutela  degli
investitori o l'integrita' e l'ordinato  funzionamento  dei  mercati,
fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b),  per  i  soggetti
ivi indicati; (78) 
      c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2019, N. 165. 
  2-bis. In conformita' alle attribuzioni individuate al comma 2,  la
Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla  Parte
II. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS e' l'autorita' competente: 
    a)  ad  assicurare  l'osservanza  degli  obblighi   imposti   dal
regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono  consulenza
sui prodotti d'investimento assicurativo, o  vendono  tali  prodotti,
con riguardo  alle  imprese  di  assicurazione  e  agli  intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a)  e  b)  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti  di
cui  questi  intermediari  assicurativi  eventualmente  si  avvalgono
iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui  alla   lettera   e)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del  2005,
e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera
c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto  legislativo  n.  209  del
2005; 
    b) a esercitare, con  riferimento  ai  prodotti  di  investimento
assicurativo  commercializzati,  distribuiti  o  venduti  in  Italia,
oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i  poteri
di cui agli articoli 15, paragrafo 2,  17  e  18,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti  dalle
imprese di assicurazione e dagli  intermediari  assicurativi  di  cui
all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7
settembre  2005,  n.  209,  dagli  altri  soggetti  di   cui   questi
intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono  iscritti  nella
sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109,  comma
2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  dai  soggetti
iscritti  nella  sezione  del  registro  di  cui  alla   lettera   c)
dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209; (78) 
    c) a esercitare  con  riferimento  ai  prodotti  di  investimento
assicurativo  commercializzati,  distribuiti  o  venduti  in  Italia,
oppure a partire dall'Italia, l'attivita' di monitoraggio e i  poteri
di cui agli articoli 15, paragrafo 2,  17  e  18,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti  alla
stabilita' del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte.
(78) 
  4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca  indipendenza,
individuano  forme  di  coordinamento  operativo,  anche   ai   sensi
dell'articolo  20  della  legge  28  dicembre  2005,  n.   262,   per
l'esercizio delle competenze e dei poteri loro  attribuiti  ai  sensi
del presente articolo e  dell'articolo  4-septies,  anche  attraverso
protocolli d'intesa, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza  pubblica,  perseguendo  l'obiettivo  di  semplificare,   ove
possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.  La  Consob  e  l'IVASS
collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle  competenze  e
dei  poteri  loro  attribuiti  ai  sensi  del  presente  articolo   e
dell'articolo  4-septies  e  si  danno  reciproca  comunicazione  dei
provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo  3,
del regolamento (UE) n. 1286/2014. (78) 
  5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con  proprio  regolamento  le
disposizioni attuative del comma 2, individuando altresi', a fini  di
vigilanza,  modalita'  di  accesso   ai   documenti   contenenti   le
informazioni chiave prima  che  i  PRIIP  siano  commercializzati  in
Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i
soggetti vigilati, in conformita' agli atti  delegati  e  alle  norme
tecniche di regolamentazione adottate dalla  Commissione  europea  ai
sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
  6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con  proprio  regolamento  le
disposizioni attuative del comma 3. 
  7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e
6 avuto riguardo all'esigenza di  semplificare,  ove  possibile,  gli
oneri per i soggetti vigilati e alla  ripartizione  delle  competenze
secondo i principi indicati ai commi 2 e 3. 
                                                          (69) ((96)) 
 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che la presente modifica si applica  a  decorrere  dalla  data  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art.  33,  comma  2-bis)
che "Nell'ambito delle misure di cui al  presente  articolo  volte  a
semplificare gli adempimenti concernenti i  contratti  finanziari  .e
assicurativi  e  in  considerazione  dello  stato  di  emergenza  nel
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
gli   articoli   4-sexies;4-septies,   4-decies,   193-quinquies    e
194-septies  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  25  novembre
2019,  n.  165,  e  le  disposizioni  regolamentari   emanate   dalla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  ai  sensi  del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi  fino
alla data del 31 dicembre 2020".