DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 4-septies 
(Poteri d'intervento  relativi  alla  violazione  delle  disposizioni
            previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). 
 
  1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui  agli  articoli
15, paragrafo 2, 17 e  18,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014,  in  caso  di  violazione  delle   disposizioni   previste
dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo  8,
paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo  1,
del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob puo', tenuto  conto,  in
quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis: (78) 
    a) sospendere, per un periodo  non  superiore  a  60  giorni  per
ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; (73) 
    b) vietare l'offerta; 
    c)  vietare  la  fornitura  di   un   documento   contenente   le
informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli
6, 7, 8  o  10  del  regolamento  (UE)  n.  1286/2014  e  imporre  la
pubblicazione di una nuova versione di  un  documento  contenente  le
informazioni chiave. 
  1-bis. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1,  in  caso  di
violazione degli articoli 13, paragrafi  1,  3  e  4,  14  e  19  del
regolamento (UE) n.  1286/2014,  la  Consob  o  l'IVASS,  secondo  le
rispettive  competenze  definite  ai  sensi  dell'articolo  4-sexies,
possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei  criteri  stabiliti
dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1. (78) 
  2. La Consob e  l'IVASS  possono  imporre,  secondo  le  rispettive
competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di
PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza  sui  PRIIP  o  vendono
tali   prodotti,   di   trasmettere   una    comunicazione    diretta
all'investitore  al  dettaglio  in  PRIIP  interessato,   fornendogli
informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le
modalita' per la presentazione di  eventuali  reclami  o  domande  di
risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo  8
ottobre 2007, n. 179. 
  3. I provvedimenti adottati dalla  Consob  ai  sensi  del  presente
articolo sono  pubblicati  in  conformita'  alle  disposizioni  sulla
pubblicazione dei  provvedimenti  sanzionatori  di  cui  all'articolo
195-bis. 
  4. Ai provvedimenti  adottati  dall'IVASS  ai  sensi  del  presente
articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68. 
                                                          (69) ((96)) 
 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che la presente modifica si applica  a  decorrere  dalla  data  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014. 
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AGGIORNAMENTO (73) 
  Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art.  10,  comma
2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018,
fatto salvo  quanto  diversamente  previsto  dall'articolo  93  della
direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo  2,
della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si  applicano
dal 3 settembre 2019, e dall'articolo  55  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, e successive modificazioni,  nonche'  dal  comma  3.  [...]
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea
direttamente  applicabili,  le  disposizioni  emanate   dalla   Banca
d'Italia  e  dalla  Consob,  anche  congiuntamente,   ai   sensi   di
disposizioni  del  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,
abrogate o modificate  dal  presente  decreto,  continuano  a  essere
applicate fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
emanati dalla Banca d'Italia  o  dalla  Consob  nelle  corrispondenti
materie". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7)
che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente  decreto
legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE)  2016/97  per  quanto
riguarda la data di applicazione delle misure  di  recepimento  degli
Stati membri". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art.  33,  comma  2-bis)
che "Nell'ambito delle misure di cui al  presente  articolo  volte  a
semplificare gli adempimenti concernenti i  contratti  finanziari  .e
assicurativi  e  in  considerazione  dello  stato  di  emergenza  nel
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,
gli   articoli   4-sexies;4-septies,   4-decies,   193-quinquies    e
194-septies  del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  25  novembre
2019,  n.  165,  e  le  disposizioni  regolamentari   emanate   dalla
Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa  ai  sensi  del
menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi  fino
alla data del 31 dicembre 2020".