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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/09/2024)
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Testo in vigore dal:  9-4-2014
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Art. 35

Albo
((
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA.
Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo.
))
2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.