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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/2025)
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Testo in vigore dal:  29-9-2018
aggiornamenti all'articolo

Art. 187-bis

(( (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate). ))
((
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
))
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107))
.
4.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107))
.
((
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
))
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(12)

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".