DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 185 
                    (Manipolazione del mercato). 
 
  1. Chiunque diffonde notizie false  o  pone  in  essere  operazioni
simulate o  altri  artifizi  concretamente  idonei  a  provocare  una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari,  e'  punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro  ventimila
a euro cinque milioni. 
  1-bis. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per il  tramite  di
ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi  legittimi
e in conformita' a prassi di mercato ammesse, ai sensi  dell'articolo
13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 
  2. Il giudice puo' aumentare la multa fino  al  triplo  o  fino  al
maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto  conseguito
dal reato quando, per la rilevante offensivita'  del  fatto,  per  le
qualita' personali del colpevole o per l'entita' del prodotto  o  del
profitto conseguito  dal  reato,  essa  appare  inadeguata  anche  se
applicata nel massimo. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)). 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)). 
 
                                                                 (12) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che
"Le disposizioni previste dalla parte  V,  titolo  I-bis,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  28  febbraio  1998,  n.  58,  si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge  che  le  ha  depenalizzate,
quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".