DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 184 
(( (Abuso o  comunicazione  illecita  di  informazioni  privilegiate.
Raccomandazione o induzione di altri alla  commissione  di  abuso  di
                   informazioni privilegiate). )) 
 
  ((1. E' punito con la reclusione da due a  dodici  anni  e  con  la
multa da euro ventimila a  euro  tre  milioni  chiunque,  essendo  in
possesso di informazioni privilegiate in ragione della  sua  qualita'
di  membro  di  organi  di  amministrazione,  direzione  o  controllo
dell'emittente,  della  partecipazione  al  capitale   dell'emittente
ovvero dell'esercizio di un'attivita' lavorativa, di una  professione
o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: 
    a) acquista, vende o  compie  altre  operazioni,  direttamente  o
indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su  strumenti
finanziari utilizzando le informazioni medesime; 
    b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori  del  normale
esercizio  del  lavoro,   della   professione,   della   funzione   o
dell'ufficio o  di  un  sondaggio  di  mercato  effettuato  ai  sensi
dell'articolo 11 del regolamento  (UE)  n.  596/2014  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; 
    c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al
compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
  2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque,  essendo
in possesso di informazioni privilegiate a motivo della  preparazione
o dell'esecuzione di attivita' delittuose, commette taluno dei  fatti
di cui al medesimo comma 1. 
  3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e  2,  e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con  la
multa  da  euro  ventimila  a  euro  due  milioni  e  cinquecentomila
chiunque,  essendo  in  possesso  di  informazioni  privilegiate  per
ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e  2  e  conoscendo  il
carattere privilegiato di  tali  informazioni,  commette  taluno  dei
fatti di cui al comma 1. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3,  la  pena  della  multa  puo'
essere aumentata fino al triplo o fino al maggior  importo  di  dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando,  per  la
rilevante offensivita' del  fatto,  per  le  qualita'  personali  del
colpevole o per l'entita' del prodotto o del profitto conseguito  dal
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  quando
i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte  od  operazioni,
comprese le offerte, relative alle aste  su  una  piattaforma  d'asta
autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di
altri prodotti oggetto d'asta  correlati,  anche  quando  i  prodotti
oggetto  d'asta  non  sono  strumenti  finanziari,   ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 1031/2010  della  Commissione,  del  12  novembre
2010)). 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che
"Le disposizioni previste dalla parte  V,  titolo  I-bis,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  28  febbraio  1998,  n.  58,  si
applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge  che  le  ha  depenalizzate,
quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".