DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 126-bis 
Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di
                     nuove proposte di delibera 
 
  1. I  soci  che,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
quarantesimo del  capitale  sociale  possono  chiedere,  entro  dieci
giorni    dalla    pubblicazione    dell'avviso    di    convocazione
dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso  di  convocazione
ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3, o dell'articolo  104,  comma
2, l'integrazione dell'elenco delle materie  da  trattare,  indicando
nella  domanda  gli  ulteriori  argomenti  da  essi  proposti  ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie gia'  all'ordine  del
giorno. Le domande,  unitamente  alla  certificazione  attestante  la
titolarita' della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche
per corrispondenza ovvero in  via  elettronica,  nel  rispetto  degli
eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione  dei
richiedenti indicati dalla societa'. Colui al quale spetta il diritto
di voto puo' presentare individualmente proposte di deliberazione  in
assemblea. ((Per le societa' cooperative la misura  del  capitale  e'
determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135)). 
  2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o  della  presentazione
di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del
giorno, ai sensi del comma 1, e' data  notizia,  nelle  stesse  forme
prescritte per la pubblicazione dell'avviso di  convocazione,  almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori
proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno  sono
messe  a  disposizione  del  pubblico  con  le   modalita'   di   cui
all'articolo 125-ter, comma  1,  contestualmente  alla  pubblicazione
della notizia della presentazione. Il  termine  e'  ridotto  a  sette
giorni nel caso di assemblea convocata ai  sensi  dell'articolo  104,
comma  2,  ovvero  nel  caso  di   assemblea   convocata   ai   sensi
dell'articolo 125-bis, comma 3. 
  3. L'integrazione dell'ordine del giorno non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o
di una relazione da essi  predisposta,  diversa  da  quelle  indicate
all'articolo 125-ter, comma 1. 
  4. I soci che  richiedono  l'integrazione  ai  sensi  del  comma  1
predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte
di deliberazione sulle  nuove  materie  di  cui  essi  propongono  la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine  del  giorno.  La
relazione e' trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine
ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo
di amministrazione mette a disposizione del  pubblico  la  relazione,
accompagnata dalle  proprie  eventuali  valutazioni,  contestualmente
alla  pubblicazione   della   notizia   dell'integrazione   o   della
presentazione, con le modalita' indicate all'articolo 125-ter,  comma
1. 
  5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso  di  inerzia  di
questo, il collegio sindacale, o il consiglio di  sorveglianza  o  il
comitato  per   il   controllo   sulla   gestione,   non   provvedono
all'integrazione dell'ordine  del  giorno  con  le  nuove  materie  o
proposte presentate ai sensi del comma 1,  il  tribunale,  sentiti  i
componenti degli organi di amministrazione e  di  controllo,  ove  il
rifiuto di provvedere  risulti  ingiustificato,  ordina  con  decreto
l'integrazione. Il decreto e' pubblicato con  le  modalita'  previste
dall'articolo 125-ter, comma 1.