DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 104-ter 
                     (Clausola di reciprocita'). 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi  1  e  1-bis,  e,
qualora previste negli statuti, le disposizioni di  cui  all'articolo
104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso  di  offerta  pubblica
promossa da chi  non  sia  soggetto  a  tali  disposizioni  ovvero  a
disposizioni equivalenti, ovvero da una societa'  o  ente  da  questi
controllata. In caso di offerta promossa di concerto, e'  sufficiente
che a tali disposizioni non sia  soggetto  anche  uno  solo  fra  gli
offerenti.(31) 
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008,  N.  185,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 
  3. La Consob, su istanza dell'offerente o della societa'  emittente
ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se  le
disposizioni  applicabili  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  siano
equivalenti a quelle cui e' soggetta la societa' emittente. La Consob
stabilisce  con  regolamento  i   contenuti   e   le   modalita'   di
presentazione di tale istanza. 
  4. Qualsiasi misura idonea a  contrastare  il  conseguimento  degli
obiettivi dell'offerta adottata dalla societa' emittente in virtu' di
quanto disposto al comma  1  deve  essere  espressamente  autorizzata
dall'assemblea in  vista  di  una  eventuale  offerta  pubblica,  nei
diciotto  mesi  anteriori  alla  comunicazione  della  decisione   di
promuovere  l'offerta  ai   sensi   dell'articolo   102,   comma   1.
((L'autorizzazione prevista dal  presente  comma  e'  tempestivamente
comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob  con
regolamento)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146, ha  disposto  (con  l'art.  1,
comma 4) che la modifica al presente  articolo  ha  efficacia  dal  1
luglio 2010.