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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
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Testo in vigore dal:  24-7-1999
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Art. 247

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
2. Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci (( decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145.
2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:
a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
c) articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
d) articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941;
e) articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1998 SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Flick, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: Flick