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DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 1998, n. 51

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2017)
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Testo in vigore dal:  21-3-1998

Art. 171

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.".
Nota all'art. 171:
- Il testo vigente dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 34 (Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento). - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né participare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio per revisione.
2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.
2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.
3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero o ha svolto atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio di difensore, di procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero di testimone, perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice.".