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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
Testo in vigore dal:  30-12-1999
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Art. 3

Norme transitorie
1.
((Fino al 30 giugno 2000))
in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800 Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.
2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.
L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.
5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61.
7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.
11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.