DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998, n. 32

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-3-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
Testo in vigore dal: 30-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                          Norme transitorie

  1.  ((Fino  al  30  giugno  2000))  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo  1  ed  al fine di agevolare la razionalizzazione della
rete  distributiva,  la promozione dell'efficienza ed il contenimento
dei  prezzi  per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o
per  il  trasferimento  di  quelli  in  esercizio e' subordinata alla
chiusura  di  almeno  tre  impianti esistenti alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  ovvero  di  almeno  due
impianti  nelle  medesime  condizioni,  purche' l'erogato complessivo
nell'anno  solare  precedente  quello  della  richiesta sia stato non
inferiore  a  1800  Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996
si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti.
  2.   Il   titolare   di  una  o  piu'  autorizzazioni  di  impianti
incompatibili  con  la  normativa urbanistica o con le disposizioni a
tutela  dell'ambiente,  del  traffico  urbano  ed  extraurbano, della
sicurezza  stradale  e dei beni di interesse storico e architettonico
e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate dalle regioni e
dai  comuni,  ha la facolta' di presentare al comune competente, alla
regione    e   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  un proprio programma di
chiusura  e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla
vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare entro
i  successivi  diciotto  mesi nei comuni capoluogo di provincia e due
anni   negli   altri   comuni,   trasmettendone  copia  al  Ministero
dell'ambiente.  I  titolari  di  impianti  non  a norma sono comunque
tenuti  a  presentare  il predetto programma entro e non oltre trenta
giorni  dalla  comunicazione di cui all'articolo 1, comma 5. I comuni
verificano   l'adeguatezza   dei   programmi  di  conformazione  alla
normativa  vigente  e  l'attuazione  dei  medesimi.  In  assenza  del
programma,  ovvero  in  caso  di inadeguatezza o mancato rispetto del
medesimo,  e  comunque,  accertata  la  non  conformita' alle vigenti
norme,  allo  scadere  dei  termini  previsti  le  autorizzazioni dei
predetti  impianti  sono  revocate. I comuni adottano i provvedimenti
conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  che presentano il programma
previsto  dal  medesimo  comma  possono  installare nuovi impianti, o
potenziare  quelli  esistenti,  alle condizioni di cui al comma 1 del
presente articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
  4.  Al  fine  di  assicurare  il servizio pubblico, il sindaco puo'
autorizzare  la  prosecuzione  dell'attivita'  di un solo impianto in
deroga  ai  divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non
e'  presente  altro  impianto  e,  comunque,  fino a quando non venga
installato   un  nuovo  impianto  conforme  alla  normativa  vigente.
L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonche'
di  impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL)
per  autotrazione nonche', nelle aree servite dalla relativa rete, di
gas  metano  per  autotrazione,  e'  rilasciata dal comune, in deroga
all'obbligo  di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle
norme   di   indirizzo  programmatico  delle  regioni  purche'  siano
previamente   verificati   i   requisiti  di  sicurezza  sanitaria  e
ambientale.
  5.  Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono
tenuti  a impiegare con priorita' il personale gia' addetto ai propri
impianti,  dismessi  nel  corso dei due anni precedenti, nello stesso
ambito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
  6.  E'  abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge
10 marzo 1986, n. 61.
  7.  Se  al  termine  del  periodo  di cui al comma 2 si registra un
numero  di impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti
fra  il  numero  di  veicoli  in  circolazione e gli impianti stessi,
rilevati  in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e
l'autorita'  garante  della concorrenza e del mercato, possono essere
emanate  ulteriori  disposizioni attuative e integrative del disposto
del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta media.
  8.  Le  regioni  e  i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della
legge   8   giugno   1990,  n.  142,  dotati  di  appositi  piani  di
ristrutturazione  della  rete  degli  impianti, approvati prima della
data  di  entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono
applicare  criteri,  modalita'  e procedure ivi stabiliti in deroga a
quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  fatti comunque salvi gli
strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, nonche' quanto disposto
dal comma 1 del presente articolo.
  9.  Le  regioni,  sentite le commissioni consultive, ove istituite,
effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei
dati  forniti  dagli  uffici  tecnici  del  Ministero  delle  finanze
competenti    per    territorio,   l'evoluzione   del   processo   di
ristrutturazione  della  rete  i  cui  risultati  sono  trasmessi  al
Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di
emanare  le  ulteriori  disposizioni  di  cui al comma 7 del presente
articolo e all'articolo 4.
  10.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  l'autorizzazione  per  l'installazione e per l'esercizio di
nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso
esclusivo  di  imprese  produttive  e  di  servizi, e' rilasciata dal
comune  alle  medesime  condizioni  e  nel  rispetto  della  medesima
disciplina   applicabile  per  gli  impianti  di  distribuzione.  Gli
impianti  regolarmente  in esercizio alla predetta data devono essere
conformati  a quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre
1998.
  11.  I  soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 4, del decreto del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 16 maggio
1996,  n.  392,  sono  tenuti  agli  obblighi  di  raccolta degli oli
lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.