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DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1998, n. 19

Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
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Testo in vigore dal:  15-8-2015
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Art. 7

Organi
1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.
3. La durata degli organi della Fondazione è di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per
((non più di due volte))
e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.