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DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 1998, n. 3

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001)
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Testo in vigore dal:  29-1-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p);
Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente
semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi affidate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Comitato per i problemi dello spettacolo
2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.
3. All'articolo 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo" è così formulato:
"Art. 3 (Consiglio nazionale dello spettacolo). - Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio nazionale dello spettacolo.
Il Consiglio è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo o da persona dallo stesso delegato ed è composto da:
a) il direttore generale dello spettacolo;
b) un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri;
c) un rappresentante designato dal Ministro del tesoro;
d) un rappresentante designato dal Ministro della pubblica istruzione;
e) un rappresentante designato dal Ministro per i beni culturali ed ambientali;
f) un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali;
g) tre rappresentanti designati dalla conferenza Statoregioni, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1983, n. 300;
h) sei rappresentanti designati dalla Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
i) un rappresentante della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE);
l) tre rappresentanti designati dalla Unione delle province d'Italia (UPI);
m) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;
n) un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
o) un rappresentante dell'Ente teatrale italiano (ETI);
p) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della produzione cinematografica, teatrale e musicale;
q) tre rappresentanti delle cooperative culturali designati dalle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
r) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali della distribuzione cinematografica, teatrale e musicale;
s) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dell'esercizio cinematografico, teatrale e musicale;
t) due rappresentanti delle organizzazioni professionali delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
u) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
v) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali delle industrie tecniche cinematografiche, delle industrie cinetelevisive specializzate, degli esportatori di film;.
w) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei critici cinematografici, musicali e teatrali;
x) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali degli autori dei settori cinematografico, teatrale e musicale;
y) tre rappresentanti delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, riconosciute ai sensi dell'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, designati ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge medesima;
z) sei eminenti personalità della cultura nazionale.
Esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva.
Il Consiglio nazionale dello spettacolo è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e dura in carica tre anni. I singoli membri possono essere riconfermati per una sola volta. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente; questi sostituisce altresì, automaticamente, il componente effettivo che cessi per qualsiasi causa dalla carica nel triennio sino alla nomina del nuovo titolare. La presenza del supplente nelle sedute del Consiglio nazionale dello spettacolo è equiparata, a tutti gli effetti, a quella del membro effettivo.
Le riunioni del Consiglio nazionale dello spettacolo sono validamente tenute quando sia presente, in prima convocazione, la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei componenti medesimi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
I componenti di cui alle lettere i), m), n) ed o) sono designati dai rispettivi enti.
I componenti di cui alle lettere p), r), s), t), u), v), w) e x) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera z) sono scelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
Qualora entro sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenute le designazioni previste al comma precedente, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede ad emanare, con riserva di successiva integrazione, il decreto di costituzione del Consiglio, purché le designazioni non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti da nominare".
- Il testo dell'art. 1, commi 67 e 70, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, recante: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", come convertito, con modifiche, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è così formulato:
"Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata).
(Omissis).
67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo.
(Omissis).
70. Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma 59".