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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2024)
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Testo in vigore dal:  16-7-1998
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Art. 16

Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo periodo, , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
((1))
b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71;
e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;
g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
2. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998".