DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1997, n. 460

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                         Erogazioni liberali 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nel comma 1, relativo alle detrazioni  d'imposta  per  oneri
sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: 
        "i-bis) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo  non
superiore a 4 milioni di lire,  a  favore  delle  organizzazioni  non
lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS),   nonche'   i   contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500  mila  lire,
versati  dai  soci  alle  societa'  di  mutuo  soccorso  che  operano
esclusivamente nei settori di  cui  all'articolo  1  della  legge  15
aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un  sussidio  nei
casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,  ovvero,  in
caso di decesso, un  aiuto  alle  loro  famiglie.  La  detrazione  e'
consentita a condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni  e
contributi sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale  ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  secondo  ulteriori
modalita' idonee  a  consentire  all'Amministrazione  finanziaria  lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere  stabilite  con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."; 
      2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai singoli soci di societa' semplice, afferente gli  oneri  sostenuti
dalla societa' medesima, le  parole:  "Per  gli  oneri  di  cui  alle
lettere a), g), h) e i)" sono sostituite con le  seguenti:  "Per  gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)"; 
    b) nell'articolo 65, comma 2, relativo  agli  oneri  di  utilita'
sociale  deducibili  ai  fini  della   determinazione   del   reddito
d'impresa, dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti: 
      "c-sexies) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
superiore a 4  milioni  o  al  2  per  cento  del  reddito  d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS; 
      c-septies)  le  spese  relative   all'impiego   di   lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi."; 
    c) nell'articolo  110-bis,  comma  1,  relativo  alle  detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da enti  non  commerciali,  le  parole:
"oneri  indicati  alle  lettere  a),  g),  h)  e  i)  del   comma   1
dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati
alle lettere a), g), h), i)  ed  i-bis)  del  comma  1  dell'articolo
13-bis"; 
    d) nell'articolo  113,  comma  2-bis,  relativo  alle  detrazioni
d'imposta per oneri sostenuti da societa'  ed  enti  commerciali  non
residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g),  h)  e  i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed  i-bis)  del  comma  1
dell'articolo 13-bis"; 
    e) nell'articolo  114,  comma  1-bis,  relativo  alle  detrazioni
d'imposta  per  oneri  sostenuti  dagli  enti  non  commerciali   non
residenti, le parole: "oneri indicati alle lettere a), g),  h)  e  i)
del comma 1 dell'articolo 13-bis"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed  i-bis)  del  comma  1
dell'articolo 13-bis". (7) 
  2.  ((COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  19  AGOSTO  2016,  N.  166,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). 
  3.  ((COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  19  AGOSTO  2016,  N.  166,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). 
  4.  ((COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  19  AGOSTO  2016,  N.  166,  COME
MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205)). 
  5.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle   erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1,  lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'
consentita a condizione che per le medesime  erogazioni  il  soggetto
erogante  non  usufruisca   delle   detrazioni   d'imposta   di   cui
all'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  i-bis),  del  medesimo  testo
unico. (7) 
  6.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle   erogazioni
liberali previste all'articolo 65, comma 2,  lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante  non  usufruisca  delle  deduzioni  previste  dalla  lettera
c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2. (7) 
  7.  La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle   erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il  soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo articolo 114. (7) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha disposto (con l'art. 102, comma
2, lettera a)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a
decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
  [...] 
  a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4". 
  Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nel modificare l'art. 16, comma 5,
lettera a) della L. 19  agosto  2016,  n.  166,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 104, comma 2) che "Le disposizioni del titolo X,
salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano  agli  enti  iscritti
nel Registro unico  nazionale  del  Terzo  settore  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo  all'autorizzazione  della  Commissione
europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del
periodo di imposta successivo di operativita' del predetto Registro".