DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 56 
                 Imposta provinciale di trascrizione 
 
  1.  Le  province  possono,  con  regolamento   adottato   a   norma
dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalita' di
trascrizione, iscrizione ed  annotazione  dei  veicoli  richieste  al
pubblico registro  automobilistico,  avente  competenza  nel  proprio
territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e
relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814,
e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
  1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere  eseguite  su
tutto  il  territorio  nazionale  con   ogni   strumento   consentito
dall'ordinamento e con destinazione  del  gettito  dell'imposta  alla
Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo,  inteso
come avente causa o intestatario del veicolo. 
  2.  L'imposta  e'  applicata  sulla  base   di   apposita   tariffa
determinata secondo le modalita' di cui al comma 11,  le  cui  misure
potranno  essere  aumentate,  anche  con   successiva   deliberazione
approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo  del
trenta per cento, ed e' dovuta per ciascun veicolo al  momento  della
richiesta di formalita'. E' dovuta una sola  imposta  quando  per  lo
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono  eseguirsi  piu'
formalita'  di  natura  ipotecaria.  Le  maggiorazioni   di   gettito
conseguenti al suddetto eventuale aumento non  saranno  computate  ai
fini della determinazione  dei  parametri  utilizzati  ai  sensi  del
decreto  legislativo  30  giugno  1997,  n.  244,   ai   fini   della
perequazione della capacita' fiscale tra province. 
  3.  Le  province  notificano  entro  dieci  giorni  dalla  data  di
esecutivita'  copia  autentica  della  deliberazione   istitutiva   o
modificativa  delle  misure  dell'imposta   al   competente   ufficio
provinciale del pubblico  registro  automobilistico  e  all'ente  che
provvede  alla  riscossione  per  gli  adempimenti   di   competenza.
L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate  e  gli
atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato  con
riferimento alla stessa annualita' in cui  e'  eseguita  la  notifica
prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa. 
  4. Con lo stesso  regolamento  di  cui  al  comma  1,  le  province
disciplinano la liquidazione, la riscossione e  la  contabilizzazione
dell'imposta provinciale di  trascrizione  e  i  relativi  controlli,
nonche' l'applicazione delle sanzioni per  l'omesso  o  il  ritardato
pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non  gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5  dell'articolo  52,
sono affidati, a condizioni da stabilire tra le  parti,  allo  stesso
concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa
alla tesoreria della provincia titolare  del  tributo  ai  sensi  del
comma 1-bis le somme  riscosse  inviando  alla  provincia  stessa  la
relativa  documentazione.  In  ogni  caso  deve   essere   assicurata
l'esistenza di un archivio nazionale dei  dati  fiscali  relativi  ai
veicoli iscritti nel  pubblico  registro  automobilistico.  L'imposta
suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel Termine  di  tre
anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 
  5.  Le  province  autonome   di   Trento   e   Bolzano   provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4,  in  conformita'
ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. 
  6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque  effettuate
nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio ((, nonche'  le
cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del
locatario a titolo di locazione finanziaria)), non sono  soggette  al
pagamento dell'imposta.  Per  gli  autoveicoli  muniti  di  carta  di
circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti
veicoli, sempreche' non siano adatti al trasporto di cose,  l'imposta
e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi  sull'imposta
indicata dalla tariffa  approvata  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i  rimorchi  ad
uso abitazione per  campeggio  e  simili.  In  caso  di  fusione  tra
societa'  esercenti  attivita'  di   locazione   di   veicoli   senza
conducente,  le  iscrizioni  e  le  trascrizioni  gia'  esistenti  al
pubblico  registro  automobilistico  relative  ai  veicoli   compresi
nell'atto di fusione conservano la loro validita' ed il loro grado  a
favore  del  cessionario,  senza  bisogno  di  alcuna  formalita'   o
annotazione. ((43)) 
  7.  Alle  formalita'  richieste  ai  sensi  e   per   gli   effetti
dell'articolo 2688 del c.c. si  applica  un'imposta  pari  al  doppio
della relativa tariffa. 
  8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il  termine  per
la richiesta delle formalita'  e  pagamento  della  relativa  imposta
decorre a partire dal sesto mese successivo  alla  pubblicazione  nel
registro delle imprese e comunque entro  60  giorni  dalla  effettiva
restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti. 
  9.   Le   controversie   concernenti   l'imposta   provinciale   di
trascrizione,  le  sanzioni  e  gli  accessori  sono  soggette   alla
giurisdizione delle commissioni tributarie  secondo  le  disposizioni
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
  10.  Le  formalita'  di  trascrizione,  iscrizione  ed  annotazione
respinte   dagli   uffici   provinciali   del    pubblico    registro
automobilistico anteriormente al 1 gennaio  dell'anno  dal  quale  ha
effetto il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso  di
ripresentazione a partire da  tale  data,  alla  disciplina  relativa
all'imposta  provinciale.  L'imposta  erariale  di   trascrizione   e
l'addizionale  provinciale  eventualmente  versate  sono   rimborsate
rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su
richiesta dei soggetti interessati. 
  11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure
dell'imposta provinciale di  trascrizione  per  tipo  e  potenza  dei
veicoli,  in  misura  tale  da  garantire  il   complessivo   gettito
dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e  annotazione  dei
veicoli  al  pubblico  registro   automobilistico   e   la   relativa
addizionale provinciale. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
165) che la presente modifica si applica a decorrere dal  1º  gennaio
2014.