DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 53. 
Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali 
 
  1. Presso il  Ministero  delle  finanze  e'  istituito  l'albo  dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione  e
di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e  di
altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le  attivita'
di incasso diretto da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  52,
comma 5, lettera b), (( numeri 1), 2) e 4) )). 
  2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica,  la
cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca  e  la  decadenza
della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia
prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
  3. Con decreti del Ministro delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto
conto  delle  esigenze  di  trasparenza  e  di  tutela  del  pubblico
interesse,  sentita  la  conferenza  Statocitta',  sono  definiti  le
condizioni ed i requisiti per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di
assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di  cause  di
incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni  in
ordine alla composizione, al funzionamento e alla  durata  in  carica
dei componenti della commissione di  cui  al  comma  2,  alla  tenuta
dell'albo,  alle  modalita'  per  l'iscrizione  e  la  verifica   dei
presupposti per la sospensione e la cancellazione  dall'albo  nonche'
ai casi  di  revoca  e  decadenza  della  gestione.  Per  i  soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione  di
tributi e altre entrate degli enti locali, che  svolgano  i  predetti
servizi almeno dal 1 gennaio 1997, puo' essere  stabiito  un  periodo
transitorio,  non  superiore  a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle
condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
  4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n.  507,  concernenti  la  gestione  del  servizio  di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'.