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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-1998

Art. 36

Decorrenza dell'imposta
e abolizione di contributi e tributi
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:
a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
d) la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461.
2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 41 del 1986, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge n. 85 del 1995:
"Art. 31. - 1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, comprensiva della aliquota aggiuntiva prevista dall'art. 4 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,60 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 9,60 per cento a carico dei datori di lavoro e l'1 per cento a carico dei lavoratori. L'aliquota del 9,60 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispettivamente al 5,60 e al 7,60 per cento per i datori di lavoro di cui all'art. 3, primo comma, lettera d) del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 il contributo istituito dall'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, successivamente modificato dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti è ridotto allo 0,50 per cento; a decorrere dal 1 gennaio 1989 il suddetto contributo è soppresso.
3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome e dell'Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all'applicazione del comma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.
4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di maternità, restano fermi i contributi stabiliti dalla legge 30 dicembre 1971, n 1204, e successive modificazioni.
5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata tabella G.
6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, per quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che per quello a carico dei datori di lavoro, sull'intera retribuzione imponibile come individuata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità di trasferta fino all'ammontare esente da imposizione fiscale. Restano fermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzioni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavoratori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. È soppresso il comma 23 dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.
8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, dai liberi professionisti, nonché dai lavoratori dipendenti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello di cui all'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, con esclusione dei redditi già assoggettati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e dei redditi da pensione.
I redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, complessivamente, i 4 milioni di lire.
9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonché da ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il contributo predetto è ridotto al 50 per cento per i redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8 e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettivamente alla somma annua di lire 648.000 e di lire 324.000, frazionabile per i mesi di effettiva attività svolta nell'anno. Per le aziende direttocoltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la misura predetta è ridotta del 50 per cento.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dovuto ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo modificato dall'art. 15 del decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, è stabilito nella misura del 7,5 per cento del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno relativo a quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le disposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stranieri.
12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per un periodo inferiore all'anno, hanno l'obbligo del versamento del contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtato delle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10.
Il relativo versamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.
13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sulla quota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzione non superiore a lire 40.000.000 annue.
14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di lire 100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento.
15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cui al comma precedente è così ripartita: 3,80 per cento a carico del datore di lavoro e 0,20 per cento a carico del lavoratore.
16. Fino al 31 dicembre 1986 resta fermo il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall'art. 6, lettera a) della legge 28 luglio 1967, n. 669, dall'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dall'art. 11, lettera a), della legge 13 marzo 1958, n. 250.
17. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 1, 13,14 e 15 le Amministrazioni statali, ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa, l'Ente Ferrovie dello Stato, gli enti locali con esclusione delle aziende municipalizzate, nonché gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, continuano, per l'anno 1986, a versare il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alla quota a loro carico, sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 1985, restando a carico del bilancio dello Stato il versamento diretto al pertinente capitolo di entrata dell'aumento recato dal predetto comma 1, determinato, in via forfettaria, in lire 2.200 miliardi.
Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.200 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto nell'allegata tabella B per "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia" e, quanto a lire 1.000 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3622 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1986".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 1443 del 1961: "Con la stessa decorrenza è dovuta altresì una addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.".
- Si riporta il testo dell'art. 20, ultimo comma, della legge n. 1338/1962: "Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi.".
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge n. 88/1989:
"Art. 27 (Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi). - 1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi è destinato, per la quota dello 0,35 per cento o per il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazioni economiche della suddetta assicurazione e per la parte residua al finanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Con la stessa decorrenza non si applicano all'INPS le disposizioni di cui all'articolo 69, primo comma, lettere b) e d) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, all'articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457".
- Si riporta il testo dell'art. 24 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1973, recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative":
"Art. 24. - 1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):
a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni: tassa per l'attribuzione e annuale: ammontare: L. 250.000;
b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): tassa per l'attribuzione e annuale: ammontare: L. 100.000".