DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
    Nuove modalita' di attuazione del sistema di tesoreria unica 
 
  1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29  ottobre
1984, n. 720, e' modificato,  per  le  regioni  e  gli  enti  locali,
secondo  le  disposizioni   contenute   nel   presente   articolo   e
nell'articolo 8. 
  2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro
proveniente direttamente  dal  bilancio  dello  Stato  devono  essere
versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali  nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di  indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello  Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto  speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano.(4) 
  3. Le disponibilita' derivanti  dalle  entrate  diverse  da  quelle
indicate nel  comma  2,  che  sono  escluse  dal  riversamento  nella
tesoreria statale, devono essere prioritariamente  utilizzate  per  i
pagamenti disposti dagli enti di cui al  comma  1.  L'utilizzo  delle
disponibilita' vincolate resta disciplinato secondo quanto  stabilito
dalla vigente normativa. 
  4. I tesorieri degli enti di  cui  al  comma  1  sono  direttamente
responsabili dei pagamenti eseguiti in difformita' di quanto disposto
dal comma 3. In caso  di  inadempienza  il  tesoriere  e'  tenuto  al
riversamento nella tesoreria  statale  dell'ammontare  del  pagamento
eseguito in difformita' ed e' tenuto altresi' a versare  ad  apposito
capitolo    dell'entrata    statale    l'ammontare     corrispondente
all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo  del  pagamento,
calcolato per il periodo intercorrente tra la data  del  prelevamento
dalla tesoreria statale e la data di riversamento. 
  5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui
al comma 3 sono comprese, tra  le  liquidita'  derivanti  da  entrate
proprie  depositate  presso  il  sistema   bancario,   anche   quelle
temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con  esclusione
di quelle concernenti accantonamenti per  i  fondi  di  previdenza  a
capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti
e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresi'
dei valori mobiliari provenienti da atti di  liberalita'  di  privati
destinati a borse di studio. 
  6. Con decreti del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica sono stabilite  le  eventuali  ed  ulteriori
modalita' che si rendesse necessario  disciplinare  per  l'attuazione
delle norme sulla tesoreria unica. (5) 
                                                       (6) (9) ((12)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
Successivamente La Corte Costituzionale, con sentenza 14-18  dicembre
2009, n. 334, (in G.U. 1a  s.s.  23/12/2009,  n.  51)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 77-quater, comma 7 del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  6
agosto 2008, n. 133  (che  ha  modificato  il  comma  2  al  presente
articolo) "nella parte in cui esso si applica alle Province  autonome
di Trento e Bolzano". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,convertito con modificazioni  dalla  L.
24 marzo 2012, n. 27 ha disposto (con l'art. 35,  comma  8)  che  "Ai
fini della  tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica  e  del
coordinamento della finanza  pubblica,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il
regime di  tesoreria  unica  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e' sospeso.  Nello  stesso  periodo
agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria  unica
ai sensi del citato articolo 7 si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984,  n.  720  e  le  relative
norme amministrative di attuazione.Restano escluse  dall'applicazione
della presente disposizione le disponibilita'  dei  predetti  enti  e
organismi pubblici rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni
altra forma di indebitamento non  sorrette  da  alcun  contributo  in
conto capitale o in conto  interessi  da  parte  dello  Stato,  delle
regioni e delle altre pubbliche amministrazioni." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla L. 23  dicembre  2014,
n. 190, ha disposto (con l'art. 35, comm 8) che "Ai fini della tutela
dell'unita' economica della  Repubblica  e  del  coordinamento  della
finanza pubblica, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, il regime  di  tesoreria
unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279 e'  sospeso.  Nello  stesso  periodo  agli  enti  e  organismi
pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai  sensi  del  citato
articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo  1  della
legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme  amministrative  di
attuazione.  Restano   escluse   dall'applicazione   della   presente
disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici
rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e  ogni  altra  forma  di
indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in
conto interessi da parte dello Stato, delle  regioni  e  delle  altre
pubbliche amministrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla L. 27  dicembre  2017,
n. 205, ha disposto (con l'art. 35,  comma  8)  che  "Ai  fini  della
tutela dell'unita' economica della  Repubblica  e  del  coordinamento
della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2021,  il  regime  di
tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello  stesso  periodo  agli  enti  e
organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del
citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo  1
della  legge  29  ottobre  1984,  n.  720   e   le   relative   norme
amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della
presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi
pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,  prestito  e  ogni  altra
forma di indebitamento non sorrette  da  alcun  contributo  in  conto
capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle  regioni  e
delle altre pubbliche amministrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla L. 30  dicembre  2021,
n. 234, ha disposto (con l'art. 35,  comma  8)  che  "Ai  fini  della
tutela dell'unita' economica della  Repubblica  e  del  coordinamento
della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2025,  il  regime  di
tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279 e' sospeso. Nello  stesso  periodo  agli  enti  e
organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del
citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo  1
della  legge  29  ottobre  1984,  n.  720   e   le   relative   norme
amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della
presente disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi
pubblici rivenienti da operazioni di mutuo,  prestito  e  ogni  altra
forma di indebitamento non sorrette  da  alcun  contributo  in  conto
capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle  regioni  e
delle altre pubbliche amministrazioni".