DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 473

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2000)
  • Articoli
  • Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di
    imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento
    di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale.
  • 1
  • 2
  • 3
  • orig.
  • 4
  • Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni
    private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse
    sulle concessioni governative e sui contratti di borsa.
  • 5
  • 6
  • 7
  • orig.
  • 8
  • 9
  • Sanzioni in materia di tributi doganali
    e di imposte sulla produzione e sui consumi
  • 10
  • orig.
  • Sanzioni in materia di tributi locali
  • 11
  • 12
  • orig.
  • 13
  • orig.
  • 14
  • 15
  • orig.
  • 16
  • Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle
    radioaudizioni e alla televisione.
  • 17
  • orig.
  • 18
  • 19
  • Sanzioni relative all'anagrafe tributaria
    e codice fiscale
  • 20
  • Disposizioni comuni
  • 21
Testo in vigore dal: 16-7-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15.
             (( (Sanzioni in materia di tributo speciale
        per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). ))
  ((1.  L'articolo 3, comma 31, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
concernente  le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi, e' sostituito dal seguente:
    "31.  Per  l'omessa  o infedele registrazione delle operazioni di
conferimento  in  discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per
le  violazioni  di altre norme, si applica la sanzione amministrativa
dal   duecento   al  quattrocento  per  cento  del  tributo  relativo
all'operazione.  Per  l'omessa o infedele dichiarazione si applica la
sanzione  da  lire  duecentomila  a lire un milione. Le sanzioni sono
ridotte  ad  un  quarto  se,  entro  il  termine  per  ricorrere alle
commissioni   tributarie,  interviene  adesione  del  contribuente  e
contestuale    pagamento    del   tributo,   se   dovuto,   e   della
sanzione.))((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D. Lgs. 5 gennaio 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che tale modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.