DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione
ed individuazione delle operazioni soggette  all'imposta  sul  valore
                              aggiunto. 
 
  1. Chi viola gli  obblighi  inerenti  alla  documentazione  e  alla
registrazione di  operazioni  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati  e'
punito con sanzione amministrativa  compresa  fra  il  novanta  e  il
centoottanta  per  cento  dell'imposta  relativa  all'imponibile  non
correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla
stessa sanzione, commisurata all'imposta,  e'  soggetto  chi  indica,
nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore  a  quella
dovuta. La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a  euro  2.000
quando la violazione non ha inciso sulla  corretta  liquidazione  del
tributo. (1) (20) (21) 
  2. Il  cedente  o  prestatore  che  viola  obblighi  inerenti  alla
documentazione e alla registrazione  di  operazioni  non  imponibili,
esenti, non  soggette  a  imposta  sul  valore  aggiunto  o  soggette
all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi  settimo
e ottavo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e' punito con sanzione amministrativa compresa  tra  il
cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o  non
registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini
della   determinazione   del   reddito   si   applica   la   sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. (1) (15) (20) (21) 
  2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del
decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  se  le   violazioni
consistono  nella  mancata  o   non   tempestiva   memorizzazione   o
trasmissione, ovvero nella memorizzazione  o  trasmissione  con  dati
incompleti o  non  veritieri,  la  sanzione  e'  pari,  per  ciascuna
operazione,  al  novanta  per   cento   dell'imposta   corrispondente
all'importo  non  memorizzato  o  trasmesso.   Salve   le   procedure
alternative adottate con i provvedimenti di attuazione  dell'articolo
2, comma 4, del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si applica  anche
in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di  cui
al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in  caso  di
mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione  o  di
omessa verificazione periodica degli  stessi  strumenti  nei  termini
legislativamente previsti si applica la  sanzione  amministrativa  da
euro 250 a euro 2.000. (32) 
  3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di  ricevute
fiscali,  scontrini  fiscali  o   documenti   di   trasporto   ovvero
nell'emissione di tali  documenti  per  importi  inferiori  a  quelli
reali, la sanzione e' in ogni caso pari al centocinquanta  per  cento
dell'imposta corrispondente all'importo non  documentato.  La  stessa
sanzione si  applica  in  caso  di  omesse  annotazioni  su  apposito
registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso  di
mancato  o  irregolare  funzionamento  degli  apparecchi   misuratori
fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la  mancata  tempestiva
richiesta di intervento per la manutenzione e'  punita  con  sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000. (1) (20) (21) (32) 
  3-bis. Il cedente  che  non  integra  il  documento  attestante  la
vendita dei mezzi  tecnici  di  cui  all'articolo  74,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione  e  la
partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta  e'  punito
con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo
della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza
o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente
o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i  mezzi  stessi,
non indica, ai sensi  dell'articolo  74,  primo  comma,  lettera  d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto  che  ha
assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al 20
per cento del valore  riportato  sul  supporto  fisico  non  prodotto
regolarmente. Qualora le indicazioni di cui  all'articolo  74,  primo
comma, lettera d), terzo e quarto periodo,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non  veritiere,  le
sanzioni di  cui  ai  periodi  precedenti  del  presente  comma  sono
aumentate al 40 per cento. 
  4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo
periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la
sanzione non puo' essere inferiore a euro 500. (20) (21) (32) 
  5.  Nel  caso  di  violazione  di  piu'  obblighi   inerenti   alla
documentazione e alla registrazione di una  medesima  operazione,  la
sanzione e' applicata una sola volta. 
  6. Chi computa illegittimamente in  detrazione  l'imposta  assolta,
dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con  la  sanzione
amministrativa  pari  al  novanta  per  cento  dell'ammontare   della
detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta  in  misura
superiore a quella effettiva,  erroneamente  assolta  dal  cedente  o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario  o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  l'anzidetto
cessionario o committente e' punito con  la  sanzione  amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta  e'
esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un  contesto  di  frode
fiscale. (20) (21) (28) 
  7. In caso di acquisto intracomunitario,  la  sanzione  si  applica
anche se, in mancanza della comunicazione  di  cui  all'articolo  50,
comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  l'operazione  e'
stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro. 
  8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di  imprese,
arti o professioni, abbia acquistato beni o  servizi  senza  che  sia
stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di  fattura
irregolare da  parte  dell'altro  contraente,  e'  punito,  salva  la
responsabilita'  del  cedente  o  del  commissionario,  con  sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di
euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare l'operazione con le
seguenti modalita': (20) (21) 
    a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi  dalla  data
di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio  competente
nei  suoi  confronti,  previo  pagamento   dell'imposta,   entro   il
trentesimo giorno successivo, un documento in duplice  esemplare  dal
quale  risultino  le  indicazioni  prescritte  dall'articolo  21  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
relativo alla fatturazione delle operazioni; 
    b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio
indicato nella lettera a), entro il trentesimo  giorno  successivo  a
quello della sua registrazione, un documento integrativo  in  duplice
esemplare recante le indicazioni medesime,  previo  versamento  della
maggior imposta eventualmente dovuta. (1) 
  9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del  documento,
con  l'attestazione  della  regolarizzazione  e  del  pagamento,   e'
restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi
dell'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa  compresa  fra  500
euro  e  20.000  euro  il   cessionario   o   il   committente   che,
nell'esercizio di imprese, arti o professioni,  omette  di  porre  in
essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui  agli
articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e  74,  settimo  e  ottavo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla  contabilita'
tenuta ai  sensi  degli  articoli  13  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  la  sanzione
amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il  cinque  e  il
dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000  euro.  Resta
ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo  5,  comma
4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non  avrebbe  potuto
essere detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni di
cui ai periodi precedenti si applicano anche nel  caso  in  cui,  non
avendo  adempiuto  il  cedente  o   prestatore   agli   obblighi   di
fatturazione  entro  quattro  mesi  dalla   data   di   effettuazione
dell'operazione  o  avendo  emesso   una   fattura   irregolare,   il
cessionario o committente non informi l'Ufficio competente  nei  suoi
confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo
stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del  1972,  o
alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento  dell'imposta  mediante
inversione contabile. (20) (21) 
  9-bis.1. In deroga al  comma  9-bis,  primo  periodo,  qualora,  in
presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione  dell'inversione
contabile  l'imposta  relativa  a  una  cessione  di  beni  o  a  una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel  primo
periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario  o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o
il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta,
ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250  euro  e
10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'  solidalmente  tenuto  il
cedente o prestatore. Le disposizioni di cui  ai  periodi  precedenti
non si applicano e il cessionario o il committente e' punito  con  la
sanzione di cui al comma 1  quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
modo ordinario anziche'  mediante  l'inversione  contabile  e'  stata
determinata da un intento di  evasione  o  di  frode  del  quale  sia
provato che il cessionario o committente era consapevole. (20) (21) 
  9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in  assenza  dei  requisiti
prescritti per  l'applicazione  dell'inversione  contabile  l'imposta
relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui
alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma  9-bis,  sia
stata erroneamente  assolta  dal  cessionario  o  committente,  fermo
restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione  ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non e'
tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e' punito  con  la  sanzione
amministrativa compresa fra 250 euro  e  10.000  euro.  Al  pagamento
della sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario  o  committente.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano  e  il
cedente o prestatore e' punito con la sanzione  di  cui  al  comma  1
quando l'applicazione dell'imposta  mediante  l'inversione  contabile
anziche' nel modo ordinario e' stata determinata  da  un  intento  di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore
era consapevole.(20) (21) 
  9-bis.3. Se  il  cessionario  o  committente  applica  l'inversione
contabile per  operazioni  esenti,  non  imponibili  o  comunque  non
soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia
il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni  dell'imposta
che  la  detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,   fermo
restando il diritto del  medesimo  soggetto  a  recuperare  l'imposta
eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo  26,  terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e dell'articolo 21, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni
inesistenti,  ma  trova  in  tal  caso   applicazione   la   sanzione
amministrativa  compresa  tra  il  cinque  e  il  dieci   per   cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. ((Le  disposizioni  dei
periodi precedenti non si applicano e il cessionario o committente e'
punito con la sanzione di cui al comma 6 con riferimento  all'imposta
che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni
inesistenti imponibili e' stata determinata da un intento di evasione
o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole)). (20) (21) 
  9-ter. Il  cessionario  che,  nell'esercizio  di  imprese,  arti  o
professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui  all'articolo  74,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per i quali  gli  sia  stato  rilasciato  un
documento privo dell'indicazione della denominazione e  del  soggetto
passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non
veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del  cedente,  con  la
sanzione amministrativa dal 10 al  20  per  cento  del  corrispettivo
dell'acquisto non documentato regolarmente sempreche'  non  provveda,
entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi
tecnici, a presentare all'ufficio competente nei  suoi  confronti  un
documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle
eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve  indicare  nel
documento   attestante   la   vendita   gli   estremi   dell'avvenuta
regolarizzazione   come   risultanti   dal    documento    rilasciato
dall'ufficio competente. (14) (20) (21) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-vicies ter) che "Per gli esercenti imprese o  arti  e  professioni
con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro  i
quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
meta'". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 30  aprile
2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.
58, ha disposto (con l'art. 1, comma 935) che "Le disposizioni di cui
al presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi  prima
dell'entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1110, lettera b))  che  al  comma  3,  primo  periodo,  del  presente
articolo le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«novanta per cento». 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1,  comma  1115)  che  le  presenti
modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.