DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
(Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia
                         di compensazione). 
 
  1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto,  i  versamenti  periodici,  il  versamento  di
conguaglio o a saldo  dell'imposta  risultante  dalla  dichiarazione,
detratto in questi casi l'ammontare dei  versamenti  periodici  e  in
acconto,  ancorche'  non   effettuati,   e'   soggetto   a   sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non  versato,
anche quando, in seguito alla correzione di  errori  materiali  o  di
calcolo rilevati in sede di controllo  della  dichiarazione  annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta  giorni,
la sanzione di cui al primo periodo  e'  ridotta  alla  meta'.  Salva
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n.  472,  per  i  versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e'
ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo. 
  2.  La  sanzione  di  cui  al  comma  1  si  applica  nei  casi  di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli  36-bis  e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista
al comma 1 si applica altresi' in ogni ipotesi di  mancato  pagamento
di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 
  4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un  credito  d'imposta
esistenti in misura superiore a  quella  spettante  o  in  violazione
delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si  applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari  al
trenta per cento del credito utilizzato. 
  5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per
il pagamento delle somme dovute e' applicata la sanzione dal cento al
duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni
previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e  17,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende  inesistente
il credito in relazione al quale manca,  in  tutto  o  in  parte,  il
presupposto costitutivo e la cui inesistenza  non  sia  riscontrabile
mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
all'articolo 54-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  6.  Fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  comma   7-bis,
sull'ammontare  delle   eccedenze   di   credito   risultanti   dalla
dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero  delle
societa' controllate, compensate in tutto o in parte  con  somme  che
avrebbero dovuto essere versate dalle altre  societa'  controllate  o
dall'ente o societa' controllante,  di  cui  all'articolo  73,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando  la  garanzia
di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e'  presentata  oltre
il  termine  di  novanta  giorni  dalla  scadenza  del   termine   di
presentazione della dichiarazione annuale. 
  7. Le sanzioni previste nel  presente  articolo  non  si  applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio  o
concessionario diverso da quello competente. 
                                                          (20) ((21)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.