DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
Altre violazioni in materia di  imposte  dirette  e  di  imposta  sul
                           valore aggiunto 
 
  1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro  250  a  euro
2.000 le seguenti violazioni: (20) (21) 
   a)  omissione  di  ogni  comunicazione  prescritta   dalla   legge
tributaria anche se non richiesta dagli uffici  o  dalla  Guardia  di
finanza al contribuente  o  a  terzi  nell'esercizio  dei  poteri  di
verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e  di  imposta
sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti
o non veritieri; (1) (3) 
   b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente  o
a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o
loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; 
   c) inottemperanza all'invito  a  comparire  e  a  qualsiasi  altra
richiesta  fatta  dagli   uffici   o   dalla   Guardia   di   finanza
nell'esercizio dei poteri loro conferiti. (23) 
  2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il  fatto
non costituisca infrazione piu' grave, per  il  compenso  di  partite
effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero  in
caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e  5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. (20) (21) 
  2-bis. Per l'omissione  o  l'errata  trasmissione  dei  dati  delle
fatture  emesse   e   ricevute,   prevista   dall'articolo   21   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  si  applica  la   sanzione
amministrativa di euro 2 per  ciascuna  fattura,  comunque  entro  il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.  La  sanzione  e'
ridotta alla meta', entro il  limite  massimo  di  euro  500,  se  la
trasmissione e' effettuata entro i quindici  giorni  successivi  alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente,  ovvero  se,  nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione  corretta  dei  dati.
Non si applica l'articolo 12  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472. (22) (23) 
  2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle
liquidazioni   periodiche,   prevista   dall'articolo   21-bis    del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e'  punita  con  la  sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione e' ridotta  alla
meta' se la  trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
successivi alla scadenza stabilita ai sensi del  periodo  precedente,
ovvero se,  nel  medesimo  termine,  e'  effettuata  la  trasmissione
corretta dei dati.(22) 
  2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione  dei  dati  delle
operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  si  applica  la  sanzione
amministrativa di euro 2 per  ciascuna  fattura,  comunque  entro  il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.  La  sanzione  e'
ridotta alla meta', entro il  limite  massimo  di  euro  500,  se  la
trasmissione e' effettuata entro i quindici  giorni  successivi  alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente,  ovvero  se,  nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione  corretta  dei  dati.
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica
la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura,  entro  il
limite massimo di euro 400  mensili.  La  sanzione  e'  ridotta  alla
meta', entro il limite massimo di euro 200 per ciascun  mese,  se  la
trasmissione e' effettuata entro i quindici  giorni  successivi  alle
scadenze  stabilite  dall'articolo  1,  comma  3-bis,   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel  medesimo  termine,
e' effettuata la trasmissione  corretta  dei  dati.  Non  si  applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  (25)
(26) 
  2-quinquies. Per l'omessa o  tardiva  trasmissione  ovvero  per  la
trasmissione con dati incompleti o non  veritieri  dei  corrispettivi
giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e  2,  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la  violazione  non  ha  inciso
sulla corretta liquidazione  del  tributo,  si  applica  la  sanzione
amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione. Non si  applica
l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (32) 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488. (2) 
  4. L'omessa presentazione degli elenchi  di  cui  all'articolo  50,
comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  ovvero  la  loro
incompleta, inesatta o irregolare compilazione  sono  punite  con  la
sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta  alla
meta' in caso ai presentazione nel termine  di  trenta  giorni  dalla
richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
loro controllo. La sanzione non si  applica  se  i  dati  mancanti  o
inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito  di  richiesta.
(20) (21) 
  4-bis.  L'omessa,  incompleta  o   infedele   comunicazione   delle
minusvalenze e delle differenze negative  di  ammontare  superiore  a
50.000 euro di cui  all'articolo  5-quinquies  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005,  n.  248,  nonche'  delle  minusvalenze  di  ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni
di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni  finanziarie  di
cui all'articolo 1  del  decreto-legge  24  settembre  2002  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e' punita con la sanzione  amministrativa  del  10  per  cento  delle
minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta  o  infedele,
con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
  5. L'omessa installazione degli apparecchi  per  l'emissione  dello
scontrino fiscale previsti dall'articolo 1  della  legge  26  gennaio
1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a
euro 4.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche
all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma
4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le  procedure
alternative adottate con i provvedimenti  di  attuazione  di  cui  al
medesimo comma. (20) (21) (32) 
  5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o
comunque altera gli strumenti di cui all'articolo  2,  comma  4,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorche'
siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne  faccia  uso
al fine di eludere le disposizioni di  cui  al  comma  1  del  citato
articolo si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
3.000 a euro 12.000. (32) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.  269,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 
  7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53,
comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  si  applica  la
sanzione da euro 250 a euro 2.000. (20) (21) 
  7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo  38-bis  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   e'
presentata  dalle  societa'  controllate  o  dall'ente   o   societa'
controllante, di cui  all'articolo  73,  terzo  comma,  del  medesimo
decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza
del termine di  presentazione  della  dichiarazione,  si  applica  la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. (20) (21) 
  7-ter. Nei casi in cui il contribuente  non  presenti  l'interpello
previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 27  luglio  2000,  n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, si  applica  la
sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-quinquies. La sanzione  e'
raddoppiata  nelle  ipotesi  in  cui  l'amministrazione   finanziaria
disconosca  la  disapplicazione  delle  norme   aventi   ad   oggetto
deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive
del soggetto passivo. (20) (21) 
  ((7-quater. Il contribuente destinatario del  provvedimento  emesso
ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di euro 3.000,  irrogata  contestualmente  al
provvedimento che dispone la cessazione della  partita  IVA.  Non  si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472)). 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 54, comma 6)
che "Le disposizioni del presente comma operano anche per le  revoche
gia' disposte per le quali alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  non  sono   stati   ancora   adottati   i   relativi
provvedimenti sanzionatori". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla
L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha  disposto  (con  l'art.  4,  comma  4,
alinea) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 1-ter,  comma  1)
che "Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata  trasmissione  dei
dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo  21
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non  si  applicano
relativamente alle comunicazioni effettuate  per  il  primo  semestre
2017, a condizione che i dati esatti  siano  trasmessi  entro  il  28
febbraio 2018". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
916) che la presente  modifica  si  applica  alle  fatture  emesse  a
partire dal 1º gennaio 2019. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b))  che
"Fermo restando quanto previsto al comma  916,  le  disposizioni  dei
commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal  1º
luglio 2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12  luglio
2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018,  n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma  917,  lettera  a))  che  "Fermo
restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei  commi  da
909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire  dal  1º  luglio
2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante
per autotrazione presso gli impianti stradali di  distribuzione,  per
le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019". 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1115) che le modifiche dei commi 2-quinquies, 5 e 5-bis del  presente
articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.