DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 7-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
(Determinazione del valore della produzione netta  delle  imprese  di
                           assicurazione) 
 
  1.  Per  le  imprese  di  assicurazione,  la  base  imponibile   e'
determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80)  del
conto economico le seguenti variazioni: 
    a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e
le altre spese di amministrazione (voci 24  e  70),  sono  deducibili
nella misura del 90 per cento; 
    b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella  misura  del  50  per
cento; 
    b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di  valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo. (49) 
  2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese per il personale dipendente e assimilato  ovunque  classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le  perdite
e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni  di
locazione finanziaria,  desunta  dal  contratto;  l'imposta  comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504. Gli interessi passivi  concorrono  alla  formazione  del  valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. 
  3. I contributi erogati in base a norma di legge,  fatta  eccezione
per quelli correlati a costi indeducibili, nonche' le  plusvalenze  e
le  minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  immobili  che   non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta   l'attivita'
dell'impresa, concorrono in ogni  caso  alla  formazione  del  valore
della  produzione.  Sono  comunque  ammesse  in  deduzione  quote  di
ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di   marchi
d'impresa e a titolo di avviamento  in  misura  non  superiore  a  un
diciottesimo del costo indipendentemente  dall'imputazione  al  conto
economico. 
  4.  I  componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in  conformita'
ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n.  173,
e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il  provvedimento  n.  735
del 1° dicembre  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997. (35) 
                                                               ((50)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  205,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6, comma  4)
che "Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 51)
che "Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
159) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto: 
  - (con l'art. 16, comma 7) che la presente modifica  si  applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; 
  - (con l'art. 16, comma 8) che "In via transitoria,  per  il  primo
periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni  e
le riprese di valore nette di cui al  comma  6  sono  deducibili  nei
limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza e' deducibile
secondo le modalita' stabilite al comma 9"; 
  - (con l'art. 16, comma 9) che "L'eccedenza di cui al comma 8 e  le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2013 e non  ancora  dedotte  ai  sensi  della  lettera
c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel
testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per  il  5  per  cento  del  loro  ammontare  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  per  il  10  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12  per  cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per  il  5  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025"; 
  - (con l'art. 16, comma  10)  che  "Ai  fini  della  determinazione
dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovuto
per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015  e  per  i  due
periodi d'imposta successivi  non  si  tiene  conto  delle  modifiche
operate dai commi da 6 a 9". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3)  che
il presente articolo si interpreta nel senso che per le  cessioni  di
immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il  trasferimento
di  diritti  reali  sugli   stessi,   l'esistenza   di   un   maggior
corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche
se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.