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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/2026)
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Testo in vigore dal:  12-8-2026
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Art. 53

(( (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali).))
1.
((Presso il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione delle entrate delle regioni e degli enti locali; in una sezione separata del medesimo albo sono iscritti i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle stesse entrate. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), non possono svolgere attività di incasso diretto.))
2.
((L'albo di cui al comma 1 è tenuto da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, delle regioni e degli enti locali, designati dall'associazione nazionale comuni italiani e dall'unione province italiane, nonché da rappresentanti dei soggetti iscritti nell'albo. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate ulteriori disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della Commissione stessa. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.))
3.
((Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, le condizioni e i requisiti professionali e morali, nonché le cause di incompatibilità, rilevanti per l'iscrizione nell'albo e sono individuati i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal medesimo albo, connessi al venir meno di tali requisiti, nonché disciplinati i relativi effetti. Con i medesimi regolamenti sono, inoltre, stabilite le modalità per l'iscrizione e la verifica periodica dei requisiti richiesti per l'iscrizione.))
4.
((La Commissione di cui al comma 2 non ha competenza in merito a eventuali irregolarità riscontrabili nella gestione del servizio di accertamento e riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate affidate dalle regioni e dagli enti locali ai soggetti iscritti nel medesimo albo.))
5.
((Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è istituita una Commissione consultiva composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne indica il presidente, delle regioni e degli enti locali nonché degli iscritti nell'albo di cui al comma 1. La partecipazione ai lavori della Commissione è in ogni caso gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, emolumenti o altre indennità, né a rimborsi spese.))
6.
((La Commissione di cui al comma 5 adotta le linee guida relative:))
a)
((alla definizione di criteri riguardanti l'affidamento e le modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione, nonché delle relative attività di supporto, delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità;))
b)
((agli obblighi di comunicazione periodica da parte dell'ente e dei soggetti affidatari:
1) delle informazioni essenziali riguardanti i contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate;
2) delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali compensi stabiliti in percentuale delle entrate;
3) delle informazioni sintetiche relative agli esiti delle attività di accertamento e di riscossione.))
7.
((Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definite le modalità di trasmissione e pubblicazione, in via esclusivamente telematica, delle informazioni e dei dati di cui al comma 6.))
8.
((Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Le iscrizioni nell'albo, eseguite ai sensi del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101 del 2022, continuano a produrre effetti anche a seguito dell'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 2 e 3. Gli iscritti presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano l'esistenza dei requisiti previsti dai medesimi provvedimenti per l'iscrizione nell'albo.))