DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 13-12-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 50. 
Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito  delle
                           persone fisiche 
 
  1. E' istituita l'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e'  deducibile  ai
fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 
  2. L'addizionale regionale e'  determinata  applicando  l'aliquota,
fissata dalla regione in cui il  contribuente  ha  la  residenza,  al
reddito complessivo determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri  deducibili  riconosciuti
ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per  lo
stesso anno l'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  al  netto
delle detrazioni per essa riconosciute e  dei  crediti  di  cui  agli
articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 
  3. L'aliquota di compartecipazione  dell'addizionale  regionale  di
cui al comma 1 e' fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione,  con
proprio provvedimento, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  non
oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui  l'addizionale
si riferisce, puo' maggiorare  l'aliquota  suddetta  fino  all'1  per
cento. Le regioni possono deliberare che la  maggiorazione,  se  piu'
favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi
anche al periodo di imposta al quale si riferisce  l'addizionale.((Ai
fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle  funzioni  dei
sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonche'  degli
altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e  di
Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  a  cui
l'addizionale si riferisce, i dati  contenuti  nei  provvedimenti  di
variazione dell'addizionale regionale, individuati  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano.  Il  mancato
inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai  fini
della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilita'  di
sanzioni e di interessi.)) (8) (10) (13) 
  4. Relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  l'addizionale
regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di  cui  agli
articoli 23 e 29 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di
conguaglio  relative  a  detti  redditi.  Il  relativo   importo   e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo
di paga successivo a quello in cui le stesse sono  effettuate  e  non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese
di  dicembre.  In  caso  di  cessazione  del  rapporto  l'importo  e'
trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono  svolte
le predette operazioni di  conguaglio.  L'importo  da  trattenere  e'
indicato nella certificazione unica di  cui  all'articolo  7-bis  del
citato decreto n. 600 del 1973. (8) 
  5. L'addizionale regionale e' versata, in unica soluzione e con  le
modalita' e nei termini previsti per il versamento delle  ritenute  e
del saldo  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  alla
regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data  del
((1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa)). (8) 
  6.  Per  la  dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, il contenzioso, le sanzioni  e  tutti  gli  aspetti  non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le  regioni  partecipano
alle  attivita'  di  liquidazione  e  accertamento   dell'addizionale
regionale segnalando elementi  e  notizie  utili  e  provvedono  agli
eventuali rimborsi richiesti dagli interessati  dopo  aver  acquisiti
gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria. 
  7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241,  recante  norme  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e  dell'imposta
sul valore  aggiunto  e  i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
unificazione  degli   adempimenti   fiscali   e   previdenziali,   di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni  dopo  la
lettera  d),  e'  aggiunta  la  seguente:   "d-bis)   all'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche". 
  8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota  dell'addizionale  regionale
di cui al comma 1 e' fissata nella misura  dello  0,5  per  cento  su
tutto il territorio nazionale. 
                                                                 (31) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1,  lettere
da a) a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso 
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]." 
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AGGIORNAMENTO (10) 
Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che  a  decorrere  dall'anno  2000,  le   aliquote   dell'addizionale
regionale dell'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento  previste
dal comma 3 del presente  articolo,  sono  elevate,  rispettivamente,
allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento. 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 18 settembre 2001, n.  347,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 16 novembre 2001, n. 405 ha disposto (con  l'art.  4,  comma
3-bis) che limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed  alle
modalita'  previste  dal  comma  3,  secondo  periodo,  del  presente
articolo, le regioni possono disporre la maggiorazione  dell'aliquota
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  con  propri  provvedimenti  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale   entro   il   31   dicembre   2001.    La    maggiorazione
dell'addizionale regionale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e'  determinata  con  legge
regionale. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  La Deliberazione 27 ottobre 2006, (in G.U. 14/11/2006, n. 265),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "Per  quanto  rappresentato  in
premessa, che si intende integralmente richiamato: di determinare,  a
decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale  regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446   e   successive
modificazioni e integrazioni nella misura dell'1,4 per cento".