DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 41
                   Determinazione delle eccedenze

  1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 56)).
  2.  Per  le  regioni  a  statuto  speciale  che  accedono  al Fondo
sanitario  nazionale le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono
costituite  dalla  differenza  tra  il gettito dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive,  al  netto  della  quota destinata alla
sanita' e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l'ammontare delle
compartecipazioni  ai  tributi  erariali soppressi, convenzionalmente
incrementati  del  tasso di crescita del prodotto interno lordo ((. .
.)),   e  tenendo  anche  conto  degli  effetti  indiretti  derivanti
dall'ampliamento   delle   basi   imponibili   degli   altri  tributi
compartecipati.
  3.  Per  le  regioni  a  statuto speciale e le province autonome di
Trento  e di Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le
eccedenze  annuali di risorse finanziarie sono determinate sottraendo
dall'ammontare  del  gettito  dell'imposta  regionale sulle attivita'
produttive,  al  netto  delle  quote  di  cui  agli articoli 26 e 27,
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  di  cui  all'articolo  50  e,  limitatamente  al  1998,  dei
contributi  sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei
contributi   sanitari   riscossi  nell'anno  1997,  convenzionalmente
aumentati del tasso di crescita del prodotto interno lordo ((. . .)),
nonche'  l'ammontare  delle  compartecipazioni  ai  tributi  erariali
soppressi,  anch'essi  convenzionalmente  incrementati  del  tasso di
crescita  del prodotto interno lordo ((. . .)), e tenendo conto degli
effetti  indiretti  derivanti  dall'ampliamento delle basi imponibili
degli altri tributi compartecipati.
  3-bis.   Per   gettito   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
produttive  di  cui  ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato
sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2. (8)
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  che "Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere
da  a)  a r), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso
alla data di emanazione del presente decreto,[. . .]."