DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 422

Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.
                      Servizi marittimi e aerei

  1.   Sono   delegati   alle   regioni   le  funzioni  e  i  compiti
amministrativi  in  materia di servizi marittimi e aerei di interesse
regionale.
  2.  La  gestione  dei  servizi di cui al comma 1 e' affidata con le
modalita'  di  cui  agli  articoli  17 e 18, in quanto applicabili al
settore.  Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di
servizio,  secondo  quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel
rispetto dei principi di economicita' ed efficienza.
  3.  All'attuazione  della  delega si provvede a norma dell'articolo
12. ((9))
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 57, comma 4)
che,  in  deroga  al  presente  articolo  "e  sussistendo  comprovate
esigenze  economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare
il rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda
di  mobilita'  dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio
di  servizi  di cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente
partecipate secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario".