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DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1997, n. 426

Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema".

note: Entrata in vigore del decreto: 27-12-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal:  24-2-2004
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Art. 9

Disponibilità finanziarie e gestione
1. La
((Fondazione Centro sperimentale di cinematografia))
provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;
d) eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;
e) eventuali contribuiti ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali
((, nel rispetto dei limiti cui all'articolo 3, comma 3))
.
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la
((Fondazione Centro sperimentale di cinematografia))
presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La
((Fondazione Centro sperimentale di cinematografia))
, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.