DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279

Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-9-1997
                               Art. 14
                   (Conto generale del patrimonio)
1.  Ferma  restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello
   Stato,  al  fine  di   consentire   l'individuazione   di   quelli
   suscettibili  di  utilizzazione  economica e' introdotta nel conto
   generale del patrimonio un'ulteriore  classificazione  secondo  la
   tipologia  esposta  nella  tabella  C allegata al presente decreto
   legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e
   della   programmazione   economica  di  concerto  con  i  Ministri
   interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla
   predetta tabella.
2. Ai fini della loro gestione economica i beni di  cui  all'articolo
   822  del  Codice  civile,  fermi  restando la natura giuridica e i
   vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati  in
   base  a  criteri  economici  ed  inseriti  nel  Conto generale del
   patrimonio dello Stato.
3. Per l'analisi economica della gestione dei beni  dello  Stato,  al
   conto  generale  del patrimonio e' allegato un documento contabile
   in cui  sono  rappresentati  i  componenti  positivi  e  negativi,
   nonche' gli indici di redditivita' della gestione stessa.
4.  Le  competenti  ragionerie  vigilano affinche' siano osservate le
   leggi  e  le  disposizioni  in   materia   di   conservazione   ed
   utilizzazione  economica  dei  beni dello Stato, avvalendosi a tal
   fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute
   a trasmettere.
5. Con successivi decreti del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
   della   programmazione  economica,  di  concerto  con  i  Ministri
   interessati,  si  provvede  a  dettare   norme   applicative   per
   l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.